Art. 122-bis. 
 
                          (( (Deroghe). )) 
 
  ((1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122,  comma  1,  del
presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  i  veicoli  formalmente
ritirati dalla circolazione nonche' quelli il cui uso e' vietato,  in
via  temporanea  o  permanente,  in  forza  di  una  misura  adottata
dall'autorita' competente conformemente alla normativa  vigente,  non
sono soggetti all'obbligo di assicurazione. 
  2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando  il  veicolo
non e' idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonche' quando il  suo
utilizzo e' stato volontariamente sospeso su richiesta  dei  soggetti
di cui  all'articolo  122,  comma  3,  per  effetto  di  una  formale
comunicazione   all'impresa   di   assicurazione   resa   ai    sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445.  Il  termine  di  sospensione,  inizialmente
comunicato dal  soggetto  legittimato,  puo'  essere  prorogato  piu'
volte, previa formale comunicazione all'impresa di  assicurazione  da
effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza  del  periodo  di
sospensione in corso e non puo' avere una durata  superiore  a  dieci
mesi, rispetto all'annualita'. Per i veicoli di cui  all'articolo  60
del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  il  termine  di
sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto  legittimato,  puo'
essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione all'impresa
di assicurazione da  effettuarsi  entro  cinque  giorni  prima  della
scadenza del periodo di sospensione in corso e  non  puo'  avere  una
durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualita'. Con  decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy e del  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sentito  l'Ivass,  possono  essere
disciplinati ulteriori casi e modalita' di  sospensione  dell'obbligo
assicurativo tenuto conto del  precipuo  valore  collezionistico  dei
veicoli di cui al medesimo articolo 60. 
  3. La sospensione di cui al comma 2 e' attivata dal  momento  della
registrazione nella banca  dati  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 9  agosto  2013,  n.  110,  secondo  le  modalita'
previste  dall'articolo  3,  comma  2,  del   medesimo   regolamento.
L'impresa ne da' tempestiva comunicazione all'assicurato. 
  4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1  e
2, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  283,  comma  1,
lettera b). 
  5.  Qualora  il  veicolo   responsabile   del   sinistro   stazioni
abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di  garanzia  di  cui
all'articolo 283 puo' presentare  una  richiesta  di  indennizzo  nei
confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il  veicolo
staziona abitualmente.)) 
                                                               ((70)) 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".