Art. 124. 
 
                    Gare e competizioni sportive 
 
  1. Le gare e  le  competizioni  sportive  di  qualsiasi  genere  di
veicoli a motore e le relative prove non possono essere  autorizzate,
anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia  provveduto
a contrarre assicurazione per la responsabilita' civile ((dei veicoli
a motore.)). ((70)) 
  2. L'assicurazione copre la  responsabilita'  dell'organizzatore  e
degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali
e alle cose, esclusi i danni prodotti ai  partecipanti  stessi  e  ai
veicoli da essi adoperati. 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".