Art. 128 
 
                   (( (Massimali di garanzia). )) 
 
  ((1.  Per  l'adempimento  dell'obbligo  di  assicurazione  per   la
responsabilita' civile  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  il
contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi: 
  a) nel caso di danni alle persone un importo di euro 6.450.000  per
sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; 
  b) nel caso di  danno  alle  cose,  euro  1.300.000  per  sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime; 
  b-bis) per i veicoli a  motore  adibiti  al  trasporto  di  persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi  dell'articolo  47  del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, un importo minimo  di  copertura  pari  a  euro  30.000.000  per
sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle
vittime, e a euro 2.000.000 per  sinistro  per  i  danni  alle  cose,
indipendentemente dal numero dei danneggiati. 
  2. Ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli importi di
cui al comma 1, lettere a) e b), sono indicizzati automaticamente  in
linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito
a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici  dei  prezzi  al
consumo armonizzati e  all'indice  dei  prezzi  delle  abitazioni,  e
recante abrogazione del regolamento (CE) n.  2494/95  del  Consiglio,
per effetto degli atti delegati adottati  dalla  Commissione  europea
entro sei mesi dalla fine di ciascun periodo di cinque anni.)) 
                                                               ((70)) 
 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il Decreto 9 giugno 2017 (in G.U. 27/07/2017, n. 174)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere  dall'11  giugno  2017,  gli
importi indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori; 
  euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero  delle
vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura  nel  caso
di danni alle persone, di cui alla lettera a); 
  euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero  delle
vittime, per quanto riguarda l'importo minima di copertura  nel  caso
di danni alle cose, di cui alla lettera b)". 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art.  1,  comma  29)
che "I massimali di cui all'articolo 128, comma  1,  lettera  b-bis),
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
introdotta dalla lettera a) del comma 28 del  presente  articolo,  si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge e  sono  raddoppiati  a  decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  Il Decreto 31 maggio 2022 (in G.U. 27/06/2022, n. 148) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere  dall'11  giugno  2022,  gli
importi indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori: 
    euro 6.450.000,00  per  sinistro,  indipendentemente  dal  numero
delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura  nel
caso di danni alle persone, di cui alla lettera a); 
    euro 1.300.000,00  per  sinistro,  indipendentemente  dal  numero
delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura  nel
caso di danni alle cose, di cui alla lettera b)". 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".