Art. 131 
        Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto 
 
  1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle
offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione ai
soggetti  che  devono  adempiere  all'obbligo  di  assicurazione  dei
veicoli  e  dei  natanti,  le  imprese  mettono  a  disposizione  del
pubblico, presso ogni punto di vendita  e  nei  siti  internet,  ((il
documento informativo)) e le condizioni di  contratto  praticate  nel
territorio della Repubblica. 
  2.  La  pubblicita'  dei  premi  e'  attuata  mediante   preventivi
personalizzati rilasciati presso ogni punto di  vendita  dell'impresa
di assicurazione, nonche' mediante siti internet  che  permettono  di
ricevere il medesimo  preventivo  per  i  veicoli  e  per  i  natanti
individuati nel regolamento di attuazione. 
  2-bis. Per l'offerta di contratti relativi  all'assicurazione  r.c.
auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore
sulle  provvigioni  riconosciutegli  dall'impresa  o,  distintamente,
dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione e'  affissa  nei
locali in cui l'intermediario opera e  risulta  nella  documentazione
rilasciata al contraente. 
  2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato,  il
premio di tariffa,  la  provvigione  dell'intermediario,  nonche'  lo
sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto. 
  3. L'IVASS determina, con regolamento, gli obblighi a carico  delle
imprese e degli intermediari.