Art. 132. 
 
                         Obbligo a contrarre 
 
  ((1. Le imprese di assicurazione  stabiliscono  preventivamente  le
condizioni  di  polizza  e  le  tariffe  relative   all'assicurazione
obbligatoria,   comprensive   di   ogni   rischio   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
  1-bis. Le imprese di assicurazione  sono  tenute  ad  accettare  le
proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le  tariffe
di  cui  al  comma  1,  fatta  salva  la  necessaria  verifica  della
correttezza dei dati risultanti dall'attestato  di  rischio,  nonche'
dell'identita' del contraente e  dell'intestatario  del  veicolo,  se
persona diversa. 
  1-ter.  Qualora   dalla   verifica,   effettuata   anche   mediante
consultazione  delle  banche  di  dati  di  settore  e  dell'archivio
informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non
siano corrette o veritiere, le  imprese  di  assicurazione  non  sono
tenute ad accettare  le  proposte  loro  presentate.  Le  imprese  di
assicurazione,  in  caso  di  mancata  accettazione  della  proposta,
ricalcolano il premio e inviano un  nuovo  preventivo  al  potenziale
contraente)). 
  2.   Le   imprese   di   assicurazione   possono   richiedere   che
l'autorizzazione  sia  limitata,  ai  fini   dell'assolvimento   agli
obblighi  derivanti  dal  comma  1,   ai   rischi   derivanti   dalla
circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti. 
  3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche  all'osservanza
dell'obbligo  a  contrarre  di  cui  al  comma  1,  le   imprese   di
assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico
registro  automobilistico  ed  all'archivio  nazionale  dei   veicoli
previsto dal codice della  strada  secondo  condizioni  economiche  e
tecniche strettamente correlate ai  costi  del  servizio  erogato  in
ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito
delle   attivita'   di   prevenzione   e   contrasto   delle    frodi
nell'assicurazione  obbligatoria.  Con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione. 
  ((3-bis.  In  caso  di  segnalazione  di  violazione   o   elusione
dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari
di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono  dimezzati.  Decorso
inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare  le  sanzioni  di
cui all'articolo 314)).