Art. 132-bis. 
 
             (Obblighi informativi degli intermediari). 
 
  1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto  di
assicurazione obbligatoria per i veicoli  a  motore,  sono  tenuti  a
informare il consumatore in modo corretto, trasparente  ed  esaustivo
sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione  di  cui  sono
mandatari relativamente al contratto base previsto  dall'articolo  22
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni. 
  ((2. Al fine  di  cui  al  comma  1,  gli  intermediari  forniscono
l'indicazione  dei  premi  offerti  dalle  imprese  di  assicurazione
mediante   collegamento   telematico   al   preventivatore   di   cui
all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet dell'IVASS  e  del
Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio
di supporti cartacei.)) ((70)) 
  3. L'IVASS adotta  disposizioni  attuative  in  modo  da  garantire
l'accesso e la risposta per via telematica, sia  ai  consumatori  che
agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese
di assicurazione per il contratto  base  relativo  ad  autovetture  e
motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono  definite  le  modalita'
attraverso  le  quali,  ottenuti  i  preventivi  sulla   base   delle
informazioni inserite nel servizio informativo  di  cui  all'articolo
136, comma 3-bis, e'  consentita  la  conclusione  del  contratto,  a
condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo
stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero,  per  le  imprese
che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet
di ciascuna compagnia di assicurazione. 
  4. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di
aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma  1  e'
affetto da nullita' rilevabile solo a favore del cliente. 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".