Art. 132-ter. 
 
                        (Sconti obbligatori). 
 
  1.  In  presenza  di  almeno  una  delle  seguenti  condizioni,  da
verificare in precedenza  o  contestualmente  alla  stipulazione  del
contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di  assicurazione  praticano
uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: 
    a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione,  i
soggetti che presentano  proposte  per  l'assicurazione  obbligatoria
accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da  eseguire  a  spese
dell'impresa di assicurazione; 
    b) nel caso in cui vengono installati, su  proposta  dell'impresa
di  assicurazione,  o  sono  gia'  presenti  e  portabili  meccanismi
elettronici  che  registrano  l'attivita'  del  veicolo,   denominati
"scatola  nera"  o   equivalenti,   ovvero   ulteriori   dispositivi,
individuati, per i  soli  requisiti  funzionali  minimi  necessari  a
garantire l'utilizzo dei  dati  raccolti,  in  particolare,  ai  fini
tariffari e della determinazione della responsabilita'  in  occasione
dei sinistri, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione; 
    c) nel caso in cui vengono installati, su  proposta  dell'impresa
di assicurazione, o sono gia' presenti,  meccanismi  elettronici  che
impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel  guidatore
un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per  la
conduzione di veicoli a motore. 
  2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e  modalita'
nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di  ricalcolo
del  premio,  per  la  determinazione  da  parte  delle  imprese   di
assicurazione  dello  sconto  di  cui  al  comma  1.  Le  imprese  di
assicurazione,  in  attuazione  dei  criteri  stabiliti   dall'IVASS,
definiscono uno sconto significativo da applicare  alla  clientela  a
fronte della riduzione del rischio connesso al  ricorrere  di  una  o
piu' delle condizioni di cui al comma 1 ed  evidenziano  in  sede  di
preventivo e nel contratto, in caso  di  accettazione  da  parte  del
contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di  cui
al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto  al  prezzo
della polizza altrimenti applicato. 
  3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio  possesso  e
di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso  di
sinistrosita'  e  con  premio  medio  piu'  elevato.  Tale  lista  e'
aggiornata con cadenza almeno biennale. 
  4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto  dei
premi piu' elevati applicati nelle province individuate ai sensi  del
comma 3 e di quelli praticati  nelle  altre  province  a  piu'  bassa
sinistrosita'  ad  assicurati   con   le   medesime   caratteristiche
soggettive e collocati nella medesima  classe  di  merito,  definisce
altresi' i criteri e le modalita' finalizzati alla determinazione  da
parte delle imprese di assicurazione  di  uno  sconto,  aggiuntivo  e
significativo rispetto a quello praticato ai sensi del  comma  2,  da
applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che
non  abbiano  provocato  sinistri  con  responsabilita'  esclusiva  o
principale  o  paritaria  negli  ultimi  quattro  anni   sulla   base
dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano  installato  o
installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo  di
cui al comma 1, lettera b). 
  5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: 
    a) definisce i parametri oggettivi,  tra  cui  la  frequenza  dei
sinistri e il relativo costo  medio,  per  il  calcolo  dello  sconto
aggiuntivo di cui al comma 4; 
    b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al  comma  4,  che
non  possano  sussistere  differenziali  di  premio  che  non   siano
giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio. 
  6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte  nell'ambito
delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti
dall'IVASS, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti
che si trovino nelle condizioni previste  dal  comma  4,  di  importo
significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai  sensi  del
comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo  e  nel  contratto,  in
caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in
valore assoluto e in percentuale, rispetto al  prezzo  della  polizza
altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma  si  applica
ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere. 
  8. Resta fermo, nei casi di cui  ai  commi  2  e  4,  l'obbligo  di
rispettare i parametri stabiliti dal contratto di  assicurazione.  Al
fine  del  conseguimento  della  massima  trasparenza,  l'impresa  di
assicurazione pubblica nel  proprio  sito  internet  l'entita'  degli
sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 4 e 7, secondo forme di pubblicita'  che  ne  rendano  efficace  e
chiara l'applicazione. 
  9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a  campione,  anche  in
via ispettiva ovvero a  seguito  di  circostanziata  segnalazione  da
parte  di  terzi,  accerta  che  le  imprese   assicurative   tengano
effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e
di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di  cui
al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle  modalita'  finalizzati
alla determinazione dello sconto di cui al comma 4. 
  10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di  cui  al
comma 4 garantisca la  progressiva  riduzione  delle  differenze  dei
premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di  assicurati
con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima
classe di merito. 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)). 
  12. Nei casi di cui al comma  1,  lettere  b)  e  c),  i  costi  di
installazione,  disinstallazione,   funzionamento,   sostituzione   e
portabilita'  sono  a  carico  dell'impresa.  La  titolarita'   delle
dotazioni di cui alle citate lettere b) e c)  spetta  all'assicurato.
La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui
al comma 1 si applica, altresi', in caso di contratto  stipulato  con
un nuovo assicurato e in caso  di  scadenza  di  un  contratto  o  di
stipulazione di un nuovo contratto di  assicurazione  fra  le  stesse
parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti  dal
contratto di assicurazione.