Art. 134 
                Attestazione sullo stato del rischio 
 
  ((1. Il contraente o, se persona diversa,  il  proprietario  ovvero
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di  riservato  dominio  o  il
locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto  di  esigere
in  qualunque  momento,  entro  quindici  giorni   dalla   richiesta,
l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli  ultimi
cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria  relativo  ai
veicoli a motore, oppure dell'assenza  di  sinistri.  Le  imprese  di
assicurazione non trattano i contraenti in  maniera  discriminatoria,
ne'  maggiorano  i  premi  in  ragione  della  loro  nazionalita'   o
unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di  residenza.
Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in  altri
Stati  membri  alla  pari  di  quelle   emesse   da   un'impresa   di
assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica,  anche  in
relazione  all'applicazione  di   eventuali   sconti.   La   consegna
dell'attestazione sullo stato  del  rischio  e'  effettuata  per  via
telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati  elettroniche  di
cui al comma 2 o di cui all'articolo 135.)) ((70)) 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184. 
  1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184. 
  2.  ((L'impresa  di  assicurazione  inserisce   le))   informazioni
riportate sull'attestato di rischio in  una  banca  dati  elettronica
detenuta da enti pubblici ovvero, qualora  gia'  esistente,  da  enti
privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei
contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In  ogni
caso l'IVASS ha  accesso  gratuito  alla  banca  dati  contenente  le
informazioni sull'attestazione. ((70)) 
  3. La classe  di  merito  indicata  sull'attestato  di  rischio  si
riferisce al proprietario del veicolo. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.
22  NOVEMBRE  2023,  N.  184.  In  caso  di  cessazione  del  rischio
assicurato o  in  caso  di  sospensione  o  di  mancato  rinnovo  del
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo  di
cinque anni. 
  4.  L'attestazione  sullo  stato  del   rischio,   all'atto   della
stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo  al  quale  si
riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente   dall'impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di  cui  al
comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135. 
  4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di  stipulazione
di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti  gia'
stipulati,  purche'  in  assenza  di  sinistri  con   responsabilita'
esclusiva o principale o paritaria negli ultimi  cinque  anni,  sulla
base delle  risultanze  dell'attestato  di  rischio,  relativi  a  un
ulteriore veicolo,  anche  di  diversa  tipologia,  acquistato  dalla
persona  fisica  gia'  titolare  di  polizza  assicurativa  o  da  un
componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non  puo'
assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto
a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio  conseguito  sul
veicolo gia' assicurato e non puo'  discriminare  in  funzione  della
durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe  di  merito,
le condizioni di premio assegnate agli assicurati  aventi  le  stesse
caratteristiche  di  rischio  del  soggetto  che  stipula  il   nuovo
contratto. (57) (59) 
  4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro,  le  imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito  prima  di  aver  accertato  l'effettiva  responsabilita'  del
contraente,  che  e'  individuata  nel  responsabile  principale  del
sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno  e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove  non  sia
possibile accertare la responsabilita'  principale,  ovvero,  in  via
provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione  parziale,  la
responsabilita' si computa pro  quota  in  relazione  al  numero  dei
conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe  a
seguito di piu' sinistri. In ogni caso,  le  variazioni  peggiorative
apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio
per  gli  assicurati  che  hanno  esercitato  la  facolta'   di   cui
all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori  a
quelli altrimenti applicati. 
  4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di  un  sinistro,  qualora
l'assicurato accetti l'installazione di uno dei  dispositivi  di  cui
all'articolo  132-ter,  le  variazioni  peggiorative  apportate  alla
classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono  essere
inferiori a quelli altrimenti applicati. 
  4-ter.2.  Al  verificarsi  di  un  sinistro  di  cui  si  sia  reso
responsabile in via esclusiva o principale  un  conducente  collocato
nella classe di merito piu' favorevole  per  il  veicolo  di  diversa
tipologia ai sensi delle disposizioni del comma  4-bis  e  che  abbia
comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a
euro  5.000,  le  imprese  di  assicurazione,  alla  prima   scadenza
successiva del contratto, possono assegnare, per il solo  veicolo  di
diversa tipologia  coinvolto  nel  sinistro,  una  classe  di  merito
superiore  fino  a  cinque  unita'  rispetto  ai   criteri   indicati
dall'IVASS ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  unicamente  ai  soggetti  beneficiari
dell'assegnazione della classe di merito piu' favorevole per il  solo
veicolo di diversa tipologia ai sensi delle  disposizioni  del  comma
4-bis nel testo in vigore successivamente alle  modifiche  introdotte
dall'articolo 55-bis, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157. 
  4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese  di  assicurazione
di   comunicare   tempestivamente   al   contraente   le   variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito. 
  ((4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo  30,  comma
5, politiche relative all'uso  delle  attestazioni  di  sinistralita'
pregressa nel calcolare i premi e pubblica  una  panoramica  generale
delle stesse.)) ((70)) 
  ((4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione  europea
dell'atto di  esecuzione  di  cui  all'articolo  16  della  direttiva
2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  16  settembre
2009, il quale specifica, per mezzo di un  modello,  la  forma  e  il
contenuto delle attestazioni di sinistralita' pregressa, si applicano
le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento.)) ((70)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 55-bis, comma 2)
che "Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   le
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in  sede  di
rinnovo dei medesimi contratti". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (59) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, nel modificare l'art. 55-bis  del
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni  dalla  L.
19 dicembre 2019, n. 157, ha conseguentemente  disposto  (con  l'art.
12, comma 4) che "Le disposizioni  di  cui  all'articolo  55-bis  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano  dal  16  febbraio
2020". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".