Art. 138. 
 
     (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita'). 
 
  1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a  un
pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e
di razionalizzare i costi gravanti sul  sistema  assicurativo  e  sui
consumatori,  ((con  due  distinti  decreti))  del  Presidente  della
Repubblica,  da  adottare  ((entro  il  1°  maggio   2022)),   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, ((il  primo,  di  cui  alla
lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di
cui  alla  lettera  b),  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentito
l'IVASS)), si provvede alla predisposizione di  ((specifiche  tabelle
uniche per)) tutto il territorio della Repubblica: 
    a) delle menomazioni  all'integrita'  psico-fisica  comprese  tra
dieci e cento punti; 
    b) del valore pecuniario da attribuire a ogni  singolo  punto  di
invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'eta' del soggetto leso. 
  2. ((Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono  redatte)),
tenuto conto dei criteri di valutazione del  danno  non  patrimoniale
ritenuti congrui dalla consolidata  giurisprudenza  di  legittimita',
secondo i seguenti principi e criteri: 
    a) agli effetti ((delle tabelle)), per danno biologico si intende
la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica  della
persona, suscettibile  di  accertamento  medico-legale,  che  esplica
un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito; 
    b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema  a  punto
variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita'; 
    c) il valore economico del  punto  e'  funzione  crescente  della
percentuale di invalidita'  e  l'incidenza  della  menomazione  sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita  del  danneggiato  cresce  in
modo  piu'  che  proporzionale   rispetto   all'aumento   percentuale
assegnato ai postumi; 
    d)  il  valore  economico  del  punto  e'  funzione   decrescente
dell'eta'  del  soggetto,  sulla  base  delle  tavole  di  mortalita'
elaborate dall'ISTAT, al tasso di  rivalutazione  pari  all'interesse
legale; 
    e) al fine di considerare  la  componente  del  danno  morale  da
lesione all'integrita'  fisica,  la  quota  corrispondente  al  danno
biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui  alle  lettere
da a) a d) e' incrementata  in  via  percentuale  e  progressiva  per
punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori  per  la
personalizzazione complessiva della liquidazione; 
    f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100  per  cento  e'
determinato in misura corrispondente alla percentuale  di  inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno. 
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante  su
specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali   documentati   e
obiettivamente accertati, l'ammontare  del  risarcimento  del  danno,
calcolato secondo quanto previsto (( dalla tabella unica nazionale di
cui al comma 1, lettera b) )), puo' essere aumentato dal giudice, con
equo  e  motivato  apprezzamento  delle  condizioni  soggettive   del
danneggiato, fino al 30 per cento. 
  4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto  ai  sensi
del  presente  articolo  e'  esaustivo  del  risarcimento  del  danno
conseguente alle lesioni fisiche. 
  5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale ((di cui  al
comma 1, lettera b),)) sono aggiornati annualmente, con  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico,  in  misura  corrispondente  alla
variazione  dell'indice  nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. 
                                                                 (43) 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art.  1,  comma  18)
che "La tabella  unica  nazionale  predisposta  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo  138,  comma  1,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, come sostituito dal  comma  17  del  presente
articolo,  si  applica  ai  sinistri  e  agli   eventi   verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto
del Presidente della Repubblica".