Art. 144-bis. 
 
(( (Tutela dei danneggiati  nei  sinistri  in  cui  e'  coinvolto  un
                rimorchio trainato da un veicolo). )) 
 
  ((1. Nel caso di un sinistro  causato  da  un  insieme  di  veicoli
consistente in un veicolo trainante e in  un  rimorchio,  laddove  il
rimorchio disponga di un'assicurazione della  responsabilita'  civile
separata, il danneggiato puo'  presentare  la  propria  richiesta  di
indennizzo  direttamente  all'impresa   di   assicurazione   che   ha
assicurato il rimorchio, ove: 
    a) possa essere identificato il rimorchio, ma  non  possa  essere
identificato il veicolo trainante e 
    b)  la  legge  nazionale  applicabile  al  sinistro  preveda  che
l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo. 
  2. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato  il
danneggiato esercita l'azione di regresso nei confronti  dell'impresa
che ha assicurato il veicolo trainante o del Fondo di garanzia per le
vittime della strada o dell'equivalente organismo dello Stato  membro
la cui legge nazionale si applica nel caso di sinistro. 
  3. Nel caso di sinistro di  cui  al  comma  1,  l'assicuratore  del
rimorchio, laddove la legge  nazionale  applicabile  al  sinistro  lo
obblighi a fornire un indennizzo completo, informa il danneggiato, su
richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo: 
    a) dell'identita' dell'assicuratore del veicolo trainante o 
    b) qualora l'assicuratore del  rimorchio  non  sia  in  grado  di
identificare l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo  di
indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada
o dall'equivalente organismo di altro Stato membro.)) 
                                                               ((70)) 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023".