Art. 145-bis. 
 
(Valore  probatorio  delle  cosiddette  «scatole  nere»  e  di  altri
                      dispositivi elettronici). 
 
  1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta  dotato
di  un  dispositivo  elettronico  che  presenta  le   caratteristiche
tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma
1, lettere b)  e  c),  e  fatti  salvi,  in  quanto  equiparabili,  i
dispositivi elettronici gia' in uso alla data di  entrata  in  vigore
delle citate disposizioni,  le  risultanze  del  dispositivo  formano
piena prova, nei  procedimenti  civili,  dei  fatti  a  cui  esse  si
riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono  state  prodotte
dimostri il mancato funzionamento  o  la  manomissione  del  predetto
dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti. 
  2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo di cui  all'articolo  132-ter,
comma 1, lettera b),  anche  nei  casi  di  sottoscrizione  da  parte
dell'assicurato di  un  contratto  di  assicurazione  con  un'impresa
assicuratrice diversa da quella che  ha  provveduto  a  installare  i
meccanismi elettronici,  sono  garantite  da  operatori,  di  seguito
denominati  «provider  di  telematica  assicurativa»,  i   cui   dati
identificativi sono comunicati all'IVASS da parte  delle  imprese  di
assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attivita'  del
veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del  settore  sulla
base dello standard tecnologico  comune  indicato  nell'articolo  32,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive
modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese
di assicurazione. 
  3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita'  dei  meccanismi
elettronici nonche' delle apparecchiature di telecomunicazione a essi
connesse e dei relativi sistemi di gestione  dei  dati,  in  caso  di
sottoscrizione  da  parte  dell'assicurato   di   un   contratto   di
assicurazione con un'impresa diversa da quella che  ha  provveduto  a
installare tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di
telematica assicurativa, sono determinate  dal  regolamento  previsto
dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni. Gli operatori rispondono del  funzionamento
ai fini dell'interoperabilita'. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)). 
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel  rispetto
delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.
L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento  dei  dati  ai
sensi  dell'articolo  28  del  citato  codice  di  cui   al   decreto
legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso  dell'assicurato
in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la
mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione,
nonche' ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi  di
cui al presente  articolo  al  fine  di  raccogliere  dati  ulteriori
rispetto a quelli destinati alla finalita'  di  determinazione  delle
responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini tariffari,  o  di
rilevare  la  posizione  e  le  condizioni  del  veicolo  in  maniera
continuativa  o  comunque  sproporzionata  rispetto   alla   medesima
finalita'. 
  6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere  o
comunque rendere non funzionante il dispositivo installato.  In  caso
di violazione del divieto di  cui  al  periodo  precedente  da  parte
dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo  132-ter
non e' applicata per la durata residua  del  contratto.  L'assicurato
che  abbia  goduto  della  riduzione  di  premio   e'   tenuto   alla
restituzione dell'importo corrispondente  alla  riduzione  accordata,
fatte salve le eventuali sanzioni penali.