Art. 149-bis. 
 
         (( (Trasparenza delle procedure di risarcimento).)) 
 
  ((1. In caso di cessione  del  credito  derivante  dal  diritto  al
risarcimento dei danni  causati  dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di  rimborso
delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati e' versata  previa
presentazione della fattura emessa  dall'impresa  di  autoriparazione
abilitata ai sensi della legge  5  febbraio  1992,  n.  122,  che  ha
eseguito le riparazioni)).