Art. 15. 
 
                  (( (Estensione ad altri rami) )) 
 
  ((1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno  o  piu'  rami
vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati
nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata
dall'IVASS. Si applica l'articolo 14, comma 2. 
  2. Per ottenere  l'estensione  dell'autorizzazione,  l'impresa  da'
prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un  importo
minimo pari a quello previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera  c),
per l'esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle
riserve tecniche e di essere in regola con le  disposizioni  relative
al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo  45-bis
ed al Requisito  Patrimoniale  Minimo  di  cui  all'articolo  47-bis.
Qualora per l'esercizio dei  nuovi  rami  sia  prescritto  un  minimo
assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-ter
piu' elevato di quello posseduto, l'impresa deve altresi'  dimostrare
di disporre di tale minimo assoluto. 
  2-bis. Per  ottenere  l'estensione  dell'autorizzazione,  l'impresa
deve altresi' presentare un nuovo  programma  di  attivita'  conforme
all'articolo 14-bis. 
  2-ter. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e
che intende estendere l'attivita' ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che
esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3,  e
che intende estendere l'attivita' ai rischi dell'assicurazione  vita,
per ottenere l'estensione dell'autorizzazione da' prova  di  disporre
di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei  fondi  propri  di
base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del  minimo
assoluto del Requisito  Patrimoniale  Minimo  previsto  dall'articolo
47-ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si  impegna  a  coprire  in
prospettiva  i  Requisiti  Patrimoniali  Minimi  Nozionali   di   cui
all'articolo 348, comma 2-ter. 
  3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nel
caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione  limitata
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio  ad
altre attivita' o rischi rientranti nei rami per  i  quali  e'  stata
autorizzata in via limitata. 
  4.  L'IVASS  determina,   con   regolamento,   la   procedura   per
l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami. 
  5. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del
provvedimento  che  aggiorna  l'albo,  del  quale  e'   data   pronta
comunicazione all'impresa medesima. 
  6.  Il  provvedimento  di  estensione  e'  comunicato  all'AEAP  in
conformita' all'articolo 14, comma 5-bis.))