Art. 154. 
 
                   Centro di informazione italiano 
 
  1. E' istituito  presso  l'((CONSAP))  il  Centro  di  informazione
italiano  per  consentire  agli  aventi  diritto   di   chiedere   il
risarcimento a seguito di un sinistro  derivante  dalla  circolazione
dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine
l'((CONSAP)) puo' stipulare apposite convenzioni  a  titolo  gratuito
con enti pubblici o  privati  che  gia'  detengano  e  gestiscano  le
informazioni  di  cui  al  comma  2,  per   l'organizzazione   e   il
funzionamento del Centro di informazione italiano. 
  2. Il Centro di informazione italiano e' incaricato  di  tenere  un
registro da cui risulta: 
    a) la targa di immatricolazione  di  ogni  veicolo  che  staziona
abitualmente nel territorio della Repubblica; 
    b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di  assicurazione
che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di
detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui  all'articolo  2,
comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore; 
    c) le imprese di assicurazione  che  coprono  la  responsabilita'
civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i  rischi  di
cui al ramo  10  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  diversi  dalla
responsabilita' del vettore, e i mandatari per  la  liquidazione  dei
sinistri designati da tali  imprese  di  assicurazione  conformemente
all'articolo 152. 
  3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al
risarcimento nell'accesso  alle  informazioni  di  cui  al  comma  2,
lettere a), b) e c). 
  4. Le imprese  di  assicurazione  che  coprono  la  responsabilita'
civile derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli,  che  stazionano
abitualmente  nel  territorio  della  Repubblica,   sono   tenute   a
comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa  dei
veicoli assicurati, ai numeri di polizza,  alla  data  di  cessazione
della copertura assicurativa, ai  nominativi  dei  mandatari  per  la
liquidazione dei sinistri nominati in  ciascuno  Stato  membro  e,  a
richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed  indirizzo  del
proprietario o dell'usufruttuario  o  dell'acquirente  con  patto  di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 
  5. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei dati da  parte
delle imprese di assicurazione, le modalita' del relativo trattamento
dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei
confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni,
nonche' le modalita' di accesso alle informazioni per le  imprese  di
assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei  sinistri,  sono
definite con regolamento adottato dall'((CONSAP)), sentito il Garante
per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento  sono
individuati i dati  contenuti  nella  banca  dati  sinistri,  di  cui
all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte  del
Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili. 
  ((6. Per le esigenze di funzionamento del  Centro  di  informazione
italiano, la CONSAP e' autorizzata, ai sensi del codice in materia di
protezione  dei  dati  personali,  ad  avvalersi  dei  dati  trattati
dall'IVASS per le finalita' della banca dati sinistri.  L'IVASS,  con
regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine  di  coordinare
il trattamento dei dati con le esigenze del  Centro  di  informazione
italiano.)) 
  7. Il trattamento  e  la  comunicazione  dei  dati  personali  sono
consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi  del
codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  nei  limiti
stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma  2  sono
conservate per un periodo di sette  anni  dalla  data  di  cessazione
dell'immatricolazione del veicolo o  di  scadenza  del  contratto  di
assicurazione. 
  8. Il Centro di informazione coopera con i centri  di  informazione
istituiti  dagli  altri   Stati   membri   per   l'attuazione   delle
disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.