Art. 155 
 
             Accesso al Centro di informazione italiano 
 
  1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151,
hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano  entro
sette anni dalla data del sinistro: 
    a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; 
    b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della
stessa; 
    c) nome ed indirizzo  del  mandatario  per  la  liquidazione  dei
sinistri  dell'impresa  di  assicurazione  nello  Stato   membro   di
residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui: 
      1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica; 
      2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni  abitualmente
nel territorio della Repubblica; 
      3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica. 
  2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al
Centro  di  informazione  italiano  il   nome   e   l'indirizzo   del
proprietario o dell'usufruttuario  o  dell'acquirente  con  patto  di
riservato dominio o del locatario in caso  di  locazione  finanziaria
del veicolo che ha causato il sinistro,  il  Centro  stesso,  se  gli
aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere
tali informazioni, si rivolge in particolare: 
    a) all'impresa di assicurazione; 
    b) all'ente di immatricolazione del veicolo. 
  3. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze  di
polizia nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12
del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti  in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti  fraudolenti  nel
settore delle assicurazioni obbligatorie hanno  accesso  gratuito  ai
dati  del  Centro   di   informazione   italiano.   Le   imprese   di
assicurazione,  l'Ufficio  centrale   italiano   e   l'Organismo   di
indennizzo italiano possono  richiedere  al  Centro  di  informazione
italiano i dati per i quali hanno interesse motivato. 
  4. ((L'IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuit)) ai  dati  relativi
ai veicoli ed ai nomi  dei  proprietari  dei  veicoli  contenuti  nei
pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale  dei  veicoli  di
cui agli articoli 225,  comma  1,  lettera  b),  e  226,  commi  5  e
seguenti, del codice della strada. 
  5. Il Centro di informazione  italiano  coopera  con  i  centri  di
informazione istituiti dagli  altri  Stati  membri  per  l'attuazione
delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. 
  5-bis. A richiesta delle parti  interessate,  i  dati  forniti  dal
Centro di informazione italiano devono essere disponibili in  formato
elettronico.