Art. 159. 
 
                       Cancellazione dal ruolo 
 
  1. La cancellazione dal  ruolo  e'  disposta  dall'((CONSAP)),  con
provvedimento motivato, in caso di: 
    a) rinuncia all'iscrizione; 
    b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1,
lettere a), b), c) e d); 
    c) sopravvenuta  incompatibilita'  ai  sensi  dell'articolo  158,
comma 2; 
    d) radiazione; 
    e) mancato versamento  del  contributo  ((di  gestione))  di  cui
all'articolo    337,    nonostante    apposita    diffida    disposta
dall'((CONSAP)). 
  2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se  richiesta
dal perito, fino a quando sia in corso un  procedimento  disciplinare
ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici  all'avvio
del medesimo.