Art. 162-bis 
                      (( (Riserve tecniche) )) 
 
  ((1. L'impresa avente sede nel  territorio  della  Repubblica,  che
partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le
riserve tecniche in conformita' alle disposizioni del Titolo III. 
  2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma
1  e'  almeno  uguale  a  quello  identificato   e   comunicato   dal
coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato  membro  di
origine. 
  3. Se  l'impresa  di  cui  al  comma  1  riveste  la  qualifica  di
delegataria, la stessa deve  tener  conto  dei  rischi  per  l'intero
contratto.))