Art. 169. 
 
    Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione 
 
  1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo  1902,  secondo
comma, del codice civile, i contratti di assicurazione  in  corso  di
esecuzione alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi  fino  al
sessantesimo giorno successivo. 
  2. Gli assicurati hanno facolta' di recesso, dopo la  pubblicazione
del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata  con  avviso
di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a  quello
di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione. 
  3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile per i danni causati  dalla  circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla  data
di pubblicazione del provvedimento di liquidazione,  continuano,  nei
limiti delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione,  a
coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o  del  periodo  di
tempo per il quale e' stato pagato il premio. 
 
          Nota all'art. 169: 
              - Per l'art.  1902  del  codice  civile  vedi  la  nota
          all'art. 168.