Art. 17. 
 
          Procedura per l'accesso in regime di stabilimento 
 
  1. L'((IVASS)), entro sessanta giorni  dalla  data  di  ricevimento
della richiesta di cui all'articolo 16, ove  non  rilevi  l'esistenza
degli impedimenti previsti al comma  2,  trasmette  la  comunicazione
all'autorita' di vigilanza dello Stato  membro  nel  quale  l'impresa
intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione  attestante  che
l'impresa ((, per l'insieme delle sue attivita', copre  il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita'  ed  il  Requisito  Patrimoniale  Minimo
calcolati in conformita' agli articoli 45-bis e 47-ter)). 
  2. L'((IVASS))  respinge  la  richiesta  qualora  abbia  motivo  di
dubitare dell'adeguatezza ((del sistema  di  governo  societario))  o
della stabilita' della  situazione  finanziaria  dell'impresa,  anche
tenuto conto del programma di attivita' presentato, ovvero quando  il
rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' ((di cui all'articolo 76.)) 
  3.  L'((IVASS))   informa   prontamente   l'impresa   dell'avvenuta
comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero  del  diniego  motivato  ai
sensi del comma 2. 
  4. L'impresa non puo' insediare la sede secondaria  e  dare  inizio
all'attivita' prima di  aver  ricevuto  una  comunicazione  da  parte
dell'autorita' di vigilanza dello  Stato  membro  nel  quale  intende
stabilirsi o,  nel  caso  di  silenzio,  prima  che  siano  trascorsi
sessanta giorni  dal  momento  in  cui  tale  autorita'  ha  ricevuto
dall'((IVASS)) la comunicazione di cui all'articolo  16.  L'((IVASS))
trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione,  che  sia
ricevuta  dalla  ((autorita'  di   vigilanza   dello   Stato   membro
ospitante)) e che pervenga entro il medesimo  termine,  relativamente
alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria
deve attenersi. 
  5.  L'impresa,  qualora  intenda  modificare  il  contenuto   della
comunicazione effettuata ai sensi  dell'articolo  16,  ((...)),  deve
informarne l'((IVASS)) e l'autorita' di vigilanza dello Stato  membro
((ospitante)) almeno trenta giorni prima di mettere  in  atto  quanto
comunicato.  L'((IVASS)),  entro  sessanta  giorni  dalla   data   di
ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza  in  relazione
alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della
comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare
l'autorita' competente dello Stato  membro  interessato.  L'((IVASS))
trasmette prontamente all'impresa ogni  eventuale  comunicazione  che
pervenga dall'autorita' di vigilanza dello Stato  membro  della  sede
secondaria entro il medesimo termine.