Art. 170-bis. 
 
                       (Durata del contratto). 
 
  1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
natanti ha durata annuale o, su richiesta  dell'assicurato,  di  anno
piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza  naturale
e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899,
primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di  assicurazione
e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto  con
preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante,  non  oltre
il quindicesimo giorno successivo alla  scadenza  del  contratto,  la
garanzia prestata  con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino
all'effetto della nuova polizza. ((62)) 
  1-bis. La risoluzione di cui al  comma  1  si  applica  anche  alle
assicurazioni  dei  rischi  accessori  al  rischio  principale  della
responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli,
qualora lo stesso contratto,  ovvero  un  altro  contratto  stipulato
contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale
sia i rischi accessori. 
 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 125, comma 2) che "Per
i contratti scaduti e non ancora rinnovati  e  per  i  contratti  che
scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il  31  luglio
2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice  di
cui al decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  entro  cui
l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia
prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto  della  nuova
polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni".