Art. 172. 
 
                         Diritto di recesso 
 
  1. In  caso  di  variazioni  tariffarie,  escluse  quelle  connesse
all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule  tariffarie,
superiori al tasso programmato  di  inflazione,  il  contraente  puo'
recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero  a
mezzo telefax, inviati alla  sede  dell'impresa  o  all'intermediario
presso il quale e' stata stipulata la  polizza  entro  il  giorno  di
scadenza del contratto. In tal caso  non  si  applica  a  favore  del
contraente il termine  di  tolleranza  previsto  dall'articolo  1901,
secondo comma, del codice civile. 
  2. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  la  disdetta  del
contratto e' inviata a mezzo telefax o raccomandata  almeno  quindici
giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza. 
  3.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   sono   derogabili
esclusivamente in senso piu' favorevole al contraente. 
 
          Nota all'art. 172: 
              - Per l'art.  1901  del  codice  civile  vedi  le  note
          all'art. 127.