Art. 182. 
 
                Pubblicita' dei prodotti assicurativi 
 
  1. La pubblicita'  utilizzata  per  i  prodotti  delle  imprese  di
assicurazione  e'  effettuata  avendo   riguardo   alla   correttezza
dell'informazione ed alla conformita'  rispetto  al  contenuto  della
documentazione informativa e delle  condizioni  di  contratto  cui  i
prodotti stessi si riferiscono.(45) 
  2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la  pubblicita'
sia autonomamente effettuata dagli intermediari. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187)). 
  4. L' IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore
a novanta giorni, la diffusione della pubblicita' in caso di  fondato
sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e
correttezza. 
  5. L' IVASS vieta  la  diffusione  della  pubblicita'  in  caso  di
accertata violazione delle disposizioni in materia di  trasparenza  e
correttezza. 
  6. L' IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti  in  caso  di
mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e  5  secondo
quanto previsto all'articolo 184, comma 2. 
  7.  L'  IVASS,   con   regolamento,   stabilisce   i   criteri   di
riconoscibilita' della  pubblicita'  e  di  chiarezza  e  correttezza
dell'informazione. 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".