Art. 185. 
 
                 (( (Documentazione informativa). )) 
 
  ((1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che  realizzano
prodotti assicurativi da  vendere  ai  clienti  redigono  i  seguenti
documenti: 
    a)  il  documento  informativo  precontrattuale  per  i  prodotti
assicurativi  danni  di  cui   all'articolo   185-bis,   redatto   in
conformita' a quanto stabilito dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP); 
    b)  il  documento  informativo  precontrattuale  per  i  prodotti
assicurativi vita di cui  all'articolo  185-ter,  diversi  da  quelli
indicati alla lettera c) (DIP - Vita); 
    c) il  documento  informativo  per  i  prodotti  di  investimento
redatto in conformita' a quanto stabilito  dal  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID). 
  2. Le imprese di assicurazione e gli  intermediari  che  realizzano
prodotti assicurativi  redigono  altresi'  il  documento  informativo
precontrattuale aggiuntivo. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione
finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di
informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale
aggiuntivo di cui al comma 2 contiene  le  informazioni,  diverse  da
quelle pubblicitarie  o  promozionali,  integrative  e  complementari
rispetto a quelle contenute nei documenti di  cui  al  comma  1  che,
tenendo  conto  della  complessita'  e  delle   caratteristiche   del
prodotto, del tipo del cliente e delle  caratteristiche  dell'impresa
di  assicurazione,  sono  necessarie  affinche'  il   cliente   possa
pervenire  ad  una  decisione  informata  su   diritti   e   obblighi
contrattuali  e,  ove  opportuno,   sulla   situazione   patrimoniale
dell'impresa. Il  documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo
contiene il riferimento alla relazione  sulla  solvibilita'  e  sulla
condizione finanziaria dell'impresa di cui  all'articolo  47-septies.
Il  documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo   indica   la
procedura da seguire in caso di reclamo,  l'organismo  o  l'autorita'
eventualmente competente e la legge applicabile. 
  4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo  schema  e
le   istruzioni   di   compilazione   del    documento    informativo
precontrattuale aggiuntivo. 
  5. L'IVASS determina con regolamento  le  informazioni  che  devono
essere comunicate al contraente di un'assicurazione  sulla  vita  per
tutto il periodo di durata del contratto)). 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".