Art. 185-bis 
 
(( (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi
                             danni). )) 
 
  ((1.  Il  documento  informativo  standardizzato  per  i   prodotti
assicurativi danni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera  a),  ha
le seguenti caratteristiche: 
    a) e' un documento sintetico e autonomo; 
    b) e' presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di
facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; 
    c)  non  e'  meno  comprensibile  nel  caso  in   cui,   prodotto
originariamente a colori, sia stampato  o  fotocopiato  in  bianco  e
nero; 
    d) e' redatto in lingua italiana o  in  altra  lingua  concordata
dalle parti; 
    e) e' preciso e non fuorviante; 
    f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto
assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; 
    g) contiene la dichiarazione in base alla quale  le  informazioni
precontrattuali  e  contrattuali  complete  sono  fornite  in   altri
documenti. 
  2. Il documento  informativo  standardizzato  di  cui  al  comma  1
contiene: 
    a) le informazioni sul tipo di assicurazione; 
    b)  una  sintesi  della  copertura   assicurativa,   compresi   i
principali rischi assicurati, la somma assicurata e,  ove  del  caso,
l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi; 
    c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi; 
    d) le  principali  esclusioni  per  le  quali  non  e'  possibile
presentare una richiesta di risarcimento; 
    e) gli obblighi all'inizio del contratto; 
    f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; 
    g) gli obblighi in caso di  presentazione  di  una  richiesta  di
risarcimento; 
    h) le condizioni del contratto, inclusa la data di  inizio  e  di
fine del periodo di copertura; 
    i) le modalita' di risoluzione del contratto)). 
                                                               ((45)) 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".