Art. 187.1 
 
  (( (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). )) 
 
  ((1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  32-ter  del
decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d),  nonche'  gli  intermediari
assicurativi  a  titolo  accessorio,   aderiscono   ai   sistemi   di
risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la   clientela
relative alle prestazioni e  ai  servizi  assicurativi  derivanti  da
tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  della  giustizia,  su  proposta  dell'IVASS,  sono
determinati,  nel  rispetto  dei  principi,  delle  procedure  e  dei
requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie di  cui  al  comma  1,  i  criteri  di
composizione dell'organo decidente, in modo  che  risulti  assicurata
l'imparzialita' dello stesso e  la  rappresentativita'  dei  soggetti
interessati, nonche' la  natura  delle  controversie,  relative  alle
prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da  un  contratto  di
assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente  articolo.  Le
procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
e l'effettivita' della tutela. 
  3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma  2,  il
ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al  comma
1 e' alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione  e  di
negoziazione  assistita  previste,   rispettivamente,   dal   decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e  dal  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  novembre
2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento  di
tutela previsto dall'ordinamento. 
  4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi  di  cui
al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336.))