Art. 188. 
                        Poteri di intervento 
 
  1.  L'IVASS,  nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  sulla
gestione  tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  delle   imprese   e
sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti  del
presente  codice  nonche'  delle  disposizioni  dell'Unione   europea
direttamente applicabili, puo': 
    a) convocare  i  componenti  degli  organi  amministrativi  e  di
controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione  e  di
riassicurazione, i legali rappresentanti della societa' di  revisione
e i soggetti responsabili  delle  funzioni  fondamentali  all'interno
delle imprese di assicurazione e riassicurazione; 
    b)  ordinare  la  convocazione   dell'assemblea,   degli   organi
amministrativi e di controllo, delle imprese di  assicurazione  e  di
riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire  all'ordine  del
giorno e sottoponendo al loro esame  i  provvedimenti  necessari  per
rendere la gestione conforme a legge; 
    c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli
organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato  al  provvedimento
di cui alla lettera precedente; 
    d)  convocare  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione per accertamenti esclusivamente  rivolti  ai  profili
assicurativi o riassicurativi. 
  2.   L'IVASS,   nell'esercizio   delle   funzioni   di    vigilanza
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti  nel  presente
codice, nonche' delle disposizioni dell'Unione  europea  direttamente
applicabili da parte degli operatori del mercato  assicurativo,  puo'
convocare  i  legali  rappresentanti  delle  societa'  che   svolgono
attivita' di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli
intermediari. 
  3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni
a  garanzia  dell'autonomia  e   dell'indipendenza   della   gestione
dell'impresa di assicurazione o di  riassicurazione,  puo'  convocare
chiunque detenga una  partecipazione  indicata  dall'articolo  68  in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 
  ((3-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni indicate  al  comma
1, ove la situazione lo richieda, anche a  seguito  del  processo  di
controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adotta misure
preventive o  correttive  nei  confronti  delle  singole  imprese  di
assicurazione  o  riassicurazione,  ivi   inclusi   i   provvedimenti
specifici riguardanti: 
    a) la  restrizione  dell'attivita',  ivi  incluso  il  potere  di
vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi; 
    b) il divieto  di  effettuare  determinate  operazioni  anche  di
natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre
mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi,  di  limitazioni,
restrizioni  o  differimenti  relativi   ai   diritti   di   riscatto
esercitabili dai contraenti; 
    c) il divieto di distribuzione di utili o di altri  elementi  del
patrimonio, nonche' la fissazione di limiti all'importo totale  della
parte variabile delle remunerazioni dell'impresa; 
    d) il  rafforzamento  dei  sistemi  di  governo  societario,  ivi
incluso il contenimento dei rischi; 
    e) l'ordine di rimozione di uno o piu' esponenti aziendali o  dei
titolari di funzioni  fondamentali  qualora  la  loro  permanenza  in
carica  sia  di  pregiudizio  per  la  sana   e   prudente   gestione
dell'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  o  per   gli
interessi degli assicurati e degli aventi  diritto  alle  prestazioni
assicurative. La rimozione non e' disposta ove ricorrano gli  estremi
per pronunciare la decadenza ai sensi  dell'articolo  76,  salvo  che
sussista urgenza di provvedere.)) 
    3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis,
lettera a), e' attribuito alla  CONSOB,  per  i  profili  di  propria
competenza. 
  ((3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilita' del sistema
finanziario nel suo complesso e del  contrasto  di  rischi  sistemici
l'IVASS puo' adottare, sulla base delle raccomandazioni del  Comitato
per le politiche macroprudenziali, le misure preventive o  correttive
di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c)  e  d),  nei  confronti  di
tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.))