Art. 190. 
 
                       Obblighi di informativa 
 
  ((1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, puo'  chiedere  ai
soggetti vigilati  la  comunicazione,  anche  periodica,  di  dati  e
notizie e la trasmissione di  atti  e  documenti,  nonche'  qualsiasi
informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari
o in merito ai contratti conclusi  con  terzi  con  i  termini  e  le
modalita' da esso stabilite con regolamento.)) 
  ((1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: 
    a)  elementi  qualitativi   o   quantitativi   o   un'appropriata
combinazione di entrambi; 
    b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata  combinazione
di tali dati; 
    c) dati provenienti da fonti interne o esterne  o  un'appropriata
combinazione di entrambi.)) 
  ((1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS: 
    a)  riflettono  la  natura,  la   portata   e   la   complessita'
dell'attivita' dell'impresa  interessata,  in  particolare  i  rischi
inerenti all'attivita' in oggetto; 
    b)  sono  accessibili,  completi  da  tutti  i  punti  di   vista
sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; 
    c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.)) 
  ((2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati  anche
nei confronti del soggetto  incaricato  della  revisione  legale  dei
conti delle imprese di assicurazione e  di  riassicurazione.  L'IVASS
stabilisce,  con  regolamento,  le  modalita'  e  i  termini  per  la
trasmissione, da parte  del  medesimo  soggetto,  delle  informazioni
previste dai commi 3 e 4.)) 
  ((2-bis. I poteri previsti dal comma 1  possono  essere  esercitati
anche nei  confronti  di  esperti  esterni,  quali  attuari.  L'IVASS
stabilisce,  con  regolamento,  le  modalita'  e  i  termini  per  la
trasmissione, da parte  dei  medesimi  soggetti,  delle  informazioni
previste dai commi 3 e 4)). 
  3. L'organo che svolge la funzione di controllo  in  un'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio  l'((IVASS))
di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire  un'irregolarita'
nella gestione dell'impresa ovvero una  violazione  delle  norme  che
disciplinano l'attivita' assicurativa o riassicurativa. A  tali  fini
lo   statuto   dell'impresa,   indipendentemente   dal   sistema   di
amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo  che  svolge
la funzione di controllo i relativi compiti  e  poteri.  Il  medesimo
organo fornisce all'((IVASS)) ogni altro dato o documento richiesto. 
  4.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  comunicano  senza   indugio
all'((IVASS))  gli  atti  o  i  fatti,  rilevati  nello   svolgimento
dell'incarico, che possano  costituire  una  grave  violazione  delle
norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione
ovvero  che  possano  pregiudicare  la  continuita'  dell'impresa   o
comportare un giudizio  negativo,  un  giudizio  con  rilievi  o  una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio
((,  o  che  possano   determinare   l'inosservanza   del   Requisito
Patrimoniale  di  Solvibilita'   o   l'inosservanza   del   Requisito
Patrimoniale Minimo)). I medesimi soggetti  forniscono  all'((IVASS))
ogni altro dato o documento richiesto. 
  ((4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorita' di vigilanza
da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o  decisioni
di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni
alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o  in
forma di disposizioni legislative, regolamentari o  amministrative  e
non comporta per tali persone responsabilita' di alcun tipo.)) 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, ((4 e  4-bis))
si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi  previsti
presso le societa' che controllano le imprese di assicurazione  o  di
riassicurazione  o  che  sono  da   queste   controllate   ai   sensi
dell'articolo 72. 
  5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione  comunicano
tempestivamente all'((IVASS)): 
    a) la nomina e la mancata nomina del  soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno  determinato
il ritardo nel conferimento dell'incarico; 
    b) le dimissioni del soggetto incaricato della  revisione  legale
dei conti; 
    c) la risoluzione consensuale del mandato; 
    d)  la  revoca  dell'incarico  di  revisione  legale  dei  conti,
fornendo adeguate spiegazioni in  ordine  alle  ragioni  che  l'hanno
determinata. 
  5-ter. L'((IVASS)) stabilisce modalita' e termini per l'invio delle
comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata  nomina  del
soggetto incaricato della revisione  legale  dei  conti,  l'((IVASS))
adotta  i  provvedimenti  cautelari,  autoritativi   e   sanzionatori
previsti dal codice.