Art. 190-bis. 
 
                  (( (Informazioni statistiche) )) 
 
  ((1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e  le
informazioni per lo svolgimento di  indagini  statistiche,  studi  ed
analisi relative al  mercato  assicurativo.  L'IVASS  stabilisce  con
regolamento la periodicita', le modalita', i contenuti ed  i  termini
per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali  dati  e
informazioni. 
  2.  L'impresa  di  assicurazione  o  l'impresa  di  riassicurazione
comunica   all'IVASS,   in   forma   separata   per   le   operazioni
rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in  regime  di
libera prestazione di servizi, l'importo dei premi,  dei  sinistri  e
delle  commissioni,  al   lordo   della   riassicurazione   o   della
retrocessione, per Stato membro e secondo le modalita' seguenti: 
    a)  per  l'assicurazione  danni,  per  linee  di   attivita'   in
conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario; 
    b)  per  l'assicurazione  vita,  per  linee   di   attivita'   in
conformita' ai principi dell'ordinamento comunitario. 
  3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al  ramo  10  di  cui
all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorita'
di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri. 
  4. L'IVASS presenta alle autorita' di vigilanza dei  singoli  Stati
membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole  e
in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.))