Art. 191. 
 
                       (Potere regolamentare) 
 
  1.  Fatta  salva  la  potesta'  regolamentare  del  Governo  e  del
Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni  previste
dal presente Codice,  l'IVASS,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria  e  patrimoniale  delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla  trasparenza  e
sulla  correttezza  dei   comportamenti   delle   imprese   e   degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione,  con  particolare
riferimento alla tutela degli assicurati, puo' adottare regolamenti o
altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme
contenute nel  presente  codice  e  delle  disposizioni  direttamente
applicabili dell'Unione europea, nonche' regolamenti per l'attuazione
delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle
Autorita'  di  vigilanza  europee,  aventi  ad  oggetto  le  seguenti
materie: 
    a) le condizioni di accesso all'attivita' di assicurazione; 
    b) le condizioni di esercizio dell'attivita' di  assicurazione  e
riassicurazione, incluso: 
      ((1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di
remunerazione e di incentivazione nonche' le  funzioni  fondamentali,
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione;)) 
      2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle
riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle  attivita',  la
composizione  dei  fondi  propri  ed   il   calcolo   dei   requisiti
patrimoniali di solvibilita' delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione, con particolare riferimento  alla  disciplina  della
formula standard e del modello interno completo o  parziale,  nonche'
l'eventuale possibilita' di richiedere  l'attivita'  di  verifica  da
parte della societa'  di  revisione  in  conformita'  alla  normativa
dell'Unione europea; 
      3) l'informativa e il processo di  controllo  prudenziale,  ivi
incluso il contenuto  della  relazione  sulla  solvibilita'  e  sulla
condizione    finanziaria    nonche'    l'eventuale    sottoposizione
dell'informativa a verifica da parte della societa' di revisione; 
    c) le condizioni di  accesso  e  di  esercizio  all'attivita'  di
assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo; 
    d) le condizioni di  accesso  e  di  esercizio  all'attivita'  di
assicurazione delle imprese locali; 
    e) le condizioni di  accesso  e  di  esercizio  all'attivita'  di
riassicurazione, incluse le condizioni per  l'accesso  e  l'esercizio
delle societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis; 
    f) la classificazione dei rischi  all'interno  dei  rami  di  cui
all'articolo 2; 
    g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni  e  gli
assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami; 
    h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti,  le  modalita'  di
calcolo, le forme e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile
ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati  dal
bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione  e
di riassicurazione; 
    i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi  di
redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini
di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; 
    l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati  ad
uno specifico affare, nelle forme previste dal codice  civile,  delle
gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le
assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti  relativi
all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi  da  adottare
per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio; 
    m) gli obblighi relativi  all'assicurazione  obbligatoria  per  i
veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative; 
    n) i contratti  di  assicurazione,  con  particolare  riferimento
all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i  natanti  e
le particolari operazioni di assicurazione; 
    o) la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e
di comportamento delle imprese di assicurazione  e  dei  distributori
nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto  conto
delle differenti esigenze di protezione degli assicurati; (45) 
    p)  la  procedura  per   la   presentazione   dei   reclami   per
l'accertamento della  violazione  degli  obblighi  comportamentali  a
carico delle imprese e degli intermediari; 
    q) gli obblighi informativi prima  della  conclusione  e  durante
l'esecuzione  del  contratto,  ivi  compresi  quelli  relativi   alla
promozione e al collocamento, mediante tecniche  di  comunicazione  a
distanza, dei prodotti assicurativi; 
    r) le procedure relative alle operazioni straordinarie; 
    s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la  verifica
delle operazioni infragruppo ed  il  calcolo  della  solvibilita'  di
gruppo; 
    t) le procedure per le misure di salvaguardia, di  risanamento  e
di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
delle societa' soggette alla vigilanza sul gruppo; 
    u)  i  sistemi  di  indennizzo  per  i  danni   derivanti   dalla
circolazione  dei  veicoli  e  dei  natanti  nonche'   dell'attivita'
venatoria; 
    v) i procedimenti relativi all'accertamento  e  alla  irrogazione
delle sanzioni amministrative. 
  2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano  al  principio  di
proporzionalita'  per  il  raggiungimento  del  fine  con  il   minor
sacrificio per i soggetti destinatari. 
  3. I regolamenti devono risultare coerenti con le  finalita'  della
vigilanza di cui agli articoli 3 e 5  e  devono  tenere  conto  delle
esigenze di  competitivita'  e  di  sviluppo  dell'innovazione  nello
svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati. 
  4. I  regolamenti  sono  adottati  nel  rispetto  di  procedure  di
consultazione aperte e trasparenti che consentano  la  conoscibilita'
della  normativa  in  preparazione  e  dei  commenti  ricevuti  anche
mediante pubblicazione sul  sito  Internet  dell'Istituto.  All'avvio
della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed
i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione,
che effettua nel rispetto  dei  principi  enunciati  all'articolo  12
della  legge  29  luglio  2003,  n.   229,   e   delle   disposizioni
regolamentari dell'IVASS. 
  5. L'IVASS puo' richiedere,  in  ogni  fase  del  procedimento,  il
parere del Consiglio  di  Stato  e  si  esprime  pubblicamente  sulle
osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione,  e
sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato. 
  6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono  fra  loro  coordinati  e
formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza. 
 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".