Art. 192. 
 
                  Imprese di assicurazione italiane 
 
  1. Le imprese di assicurazione  con  sede  legale  in  Italia  sono
soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attivita' esercitata nel
territorio della Repubblica sia  per  quella  svolta  nel  territorio
degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di  liberta'  di
prestazione di servizi. 
  2. L'IVASS esercita le funzioni di  vigilanza  prudenziale,  avendo
riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale    dell'impresa,     con     particolare     riferimento
all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle  riserve  tecniche
in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di
attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura
delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di  solvibilita',
alla valutazione dei rischi emergenti, nonche' al governo  societario
e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle  imprese
autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS
si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici  di
cui le imprese dispongono per fornire la prestazione. 
  3. L'IVASS, anche su segnalazione dell'autorita' di vigilanza dello
Stato  membro  della  sede  secondaria  o  dello  Stato   membro   di
prestazione di servizi, adotta le misure idonee  a  porre  fine  alle
irregolarita'  commesse  in  altri  Stati  membri  dalle  imprese  di
assicurazione con sede legale in Italia o alle  attivita'  svolte  in
tali Stati che possano compromettere la stabilita' finanziaria  delle
stesse. Delle misure adottate e' data comunicazione all'autorita'  di
vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro  di
prestazione di servizi. 
  4. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale  affinche'
le imprese di assicurazione  che  svolgono  attivita'  in  regime  di
stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le
condizioni  di  esercizio  stabilite  dal  presente  codice  e  dalla
normativa attuativa. 
  ((4-bis.  Qualora  l'IVASS  individui,  nell'impresa   che   svolge
attivita' rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai  sensi
dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni
finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attivita'  che
possano avere  un  effetto  transfrontaliero,  informa  con  adeguato
livello di dettaglio l'AEAP e l'autorita' di  vigilanza  dello  Stato
membro ospitante)).