Art. 193. 
 
           Imprese di assicurazione di altri Stati membri 
 
  1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede  legale  in  altri
Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale  dell'autorita'
dello Stato membro d'origine anche per l'attivita' svolta, in  regime
di stabilimento od in regime di liberta' di prestazione  di  servizi,
nel territorio della Repubblica. 
  1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere  che  le  attivita'
dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1  possa  eventualmente
compromettere la  solidita'  finanziaria  della  stessa,  ne  informa
l'autorita' di vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine  di  tale
impresa. 
  ((1-ter. L'IVASS  informa  l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato
membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che  l'impresa  di
altro Stato membro che  svolge  attivita'  rilevante  nel  territorio
della Repubblica desta  preoccupazioni  gravi  e  giustificate  sugli
interessi di  tutela  dei  consumatori.  Nei  casi  in  cui  non  sia
possibile  giungere  ad  una  soluzione  congiunta  tra   l'IVASS   e
l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo'  rinviare  la  questione
all'AEAP e chiederne l'assistenza)). 
  2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora  accerti  che
l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni  della  legge
italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione  e  le
ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 
  3. Qualora l'impresa non si conformi  alle  norme  di  legge  e  di
attuazione, l'IVASS ne informa l'autorita' di vigilanza  dello  Stato
membro  di  origine,  chiedendo  che  vengano  adottate   le   misure
necessarie a far cessare le violazioni. 
  4.  Quando  manchino  o  risultino   inadeguati   i   provvedimenti
dell'autorita'  dello  Stato  di  origine,  quando  le  irregolarita'
commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi  di
urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli  altri
aventi diritto a prestazioni assicurative, l'IVASS puo' adottare  nei
confronti  dell'impresa  di  assicurazione,  dopo  averne   informato
l'autorita' di vigilanza dello Stato membro  di  origine,  le  misure
necessarie, compreso il  divieto  di  stipulare  nuovi  contratti  in
regime di stabilimento o di liberta' di prestazione  di  servizi  con
gli effetti  di  cui  all'articolo  167.  L'IVASS  puo'  rinviare  la
questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1094/2010. 
  5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso  l'infrazione
operi attraverso una sede secondaria o possieda beni  nel  territorio
della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle
disposizioni della legge italiana sono adottate  nei  riguardi  della
sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 
  6. Le misure che comportano sanzioni  o  restrizioni  all'esercizio
dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione
di   servizi   sono   notificate   all'impresa   interessata.   Nelle
comunicazioni con l'IVASS l'impresa di  assicurazione  fa  uso  della
lingua italiana. 
  7. Delle misure  adottate  l'IVASS  ordina  la  menzione,  a  spese
dell'impresa di  assicurazione,  su  quotidiani  o  attraverso  altri
sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il  periodo
di tempo ritenuto  necessario.  Dei  provvedimenti  adottati  l'IVASS
informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine. 
  7-bis, L'impresa di assicurazione e' tenuta a  presentare  tutti  i
documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da  1
a 7.