Art. 195. 
                 Imprese di riassicurazione italiane 
 
  1. Le imprese di riassicurazione  che  hanno  la  sede  legale  nel
territorio della Repubblica sono soggette alla  vigilanza  dell'IVASS
sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per  quella  svolta  in
regime di stabilimento o di prestazione  di  servizi  nel  territorio
degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi. 
  2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS  esercita
le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo  alla  costante
verifica  della  gestione   tecnica,   finanziaria   e   patrimoniale
dell'impresa,  con  particolare   riferimento   all'adeguatezza   dei
requisiti  patrimoniali  e  delle  riserve   tecniche   in   rapporto
all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di
fondi propri  ammissibili  ai  fini  dell'integrale  copertura  delle
riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita' e della
valutazione dei rischi emergenti, nonche' del  governo  societario  e
della informativa all'IVASS ed ai terzi. 
  3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 192, ((commi 3, 4 e 4-bis)).