Art. 195-bis. 
        ( Imprese di riassicurazione di altri Stati membri ) 
 
  1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in  altri
Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorita'
dello Stato membro di origine anche per l'attivita' svolta in  regime
di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica. 
  1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere  che  le  attivita'
dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente
compromettere la  solidita'  finanziaria  della  stessa,  ne  informa
l'autorita' di vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine  di  tale
impresa. 
  ((1-ter. L'IVASS informa l'autorita' di vigilanza  dello  Stato  di
origine  qualora  abbia  motivo  di   ritenere   che   l'impresa   di
riassicurazione di altro Stato membro che svolge attivita'  rilevante
nel territorio della Repubblica puo' destare preoccupazioni  gravi  e
giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei  casi  in
cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS
e l'autorita' dello Stato membro, l'IVASS puo' rinviare la  questione
all'AEAP e chiederne l'assistenza)). 
  2. Fermo restando quanto disposto  al  comma  1,  l'IVASS,  qualora
accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni
della legge italiana che e'  tenuta  ad  osservare,  ne  contesta  la
violazione e le ordina di  conformarsi  alle  norme  di  legge  e  di
attuazione. 
  3. Qualora l'impresa non si conformi  alle  norme  di  legge  e  di
attuazione, l'IVASS ne informa l'autorita' di vigilanza  dello  Stato
membro  di  origine,  chiedendo  che  vengano  adottate   le   misure
necessarie a far cessare le violazioni. 
  4.  Quando  manchino  o  risultino   inadeguati   i   provvedimenti
dell'autorita'  dello  Stato  di  origine,  quando  le  irregolarita'
commesse  possano  pregiudicare  interessi  generali,  l'IVASS   puo'
adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione,  dopo  averne
informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine,  le
misure necessarie, compreso il divieto di stipulare  nuovi  contratti
di riassicurazione  in  regime  di  stabilimento  o  di  liberta'  di
prestazione di servizi. L'IVASS puo' rinviare la  questione  all'AEAP
conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 
  5.  Qualora  l'impresa   di   riassicurazione   che   ha   commesso
l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel
territorio della Repubblica, le sanzioni  amministrative  applicabili
in base alle disposizioni della  legge  italiana  sono  adottate  nei
riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni  presenti
in Italia. 
  6. Le misure che comportano sanzioni  o  restrizioni  all'esercizio
dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione
di   servizi   sono   notificate   all'impresa   interessata.   Nelle
comunicazioni con l'IVASS l'impresa di riassicurazione fa  uso  della
lingua italiana. 
  7. Delle misure  adottate  l'IVASS  ordina  la  menzione,  a  spese
dell'impresa di riassicurazione  su  quotidiani  o  attraverso  altri
sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il  periodo
di tempo ritenuto  necessario.  Dei  provvedimenti  adottati  l'IVASS
informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine.