Art. 197. 
        Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita' 
 
  1. Per i primi tre esercizi l'impresa  di  assicurazione  con  sede
legale  nel  territorio  della  Repubblica  e'  tenuta  a  presentare
all'((IVASS)) una relazione semestrale  relativa  all'esecuzione  del
programma di attivita'. 
  2. Qualora  dalla  relazione  risulti  un  grave  squilibrio  nella
situazione finanziaria dell'impresa,  l'((IVASS))  puo'  adottare  le
misure necessarie per il rispetto del  programma  e  per  ristabilire
l'equilibrio della gestione. 
  ((3. L'impresa comunica  all'IVASS  ogni  variazione  apportata  al
programma di attivita', nonche'  ogni  variazione  intervenuta  nelle
persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e  di
controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali  nonche'  nei
soggetti che detengono una partecipazione indicata  dall'articolo  68
nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche  del  programma
di attivita' sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS  secondo  la
procedura stabilita con regolamento.)) 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche alle sedi  secondarie,  stabilite  nel  territorio
della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la  sede  legale
in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione  con  sede  legale
nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di
riassicurazione di Stati terzi.