Art. 198. 
 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane 
 
  1.  Il  trasferimento,   parziale   o   totale,   del   portafoglio
dell'impresa di assicurazione con sede legale  nel  territorio  della
Repubblica e' sottoposto, a cura  della  cedente,  all'autorizzazione
preventiva  dell'((IVASS)),  secondo  la  procedura   stabilita   con
regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. 
  2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa  di  assicurazione
che ha sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica,  l'((IVASS))
verifica  che  l'impresa  cessionaria  disponga   dell'autorizzazione
necessaria all'esercizio delle attivita' trasferite e  che  disponga,
tenuto  conto  del  trasferimento,  ((dei  fondi  propri  ammissibili
necessari per coprire il Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'  di
cui  all'articolo   45-bis)).   Quando   il   portafoglio   comprende
obbligazioni e rischi  assunti  al  di  fuori  del  territorio  della
Repubblica, l'((IVASS)) verifica inoltre che  l'impresa  soddisfi  le
condizioni  previste  per  l'accesso  all'attivita'  in   regime   di
stabilimento  o  di  prestazione  di  servizi  nello   Stato   membro
dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di
sedi secondarie situate in  altri  Stati  membri,  e'  necessario  il
parere favorevole delle autorita' di  vigilanza  interessate.  Se  il
trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri  in
liberta' di prestazione di servizi, e' altresi' necessario il  parere
favorevole  delle  autorita'  di   vigilanza   degli   Stati   membri
dell'obbligazione e di ubicazione del rischio. 
  3. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa  di  assicurazione
che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il  caso  in
cui il portafoglio  sia  trasferito  ad  una  sede  secondaria  della
medesima  impresa  stabilita  in  Italia,  spetta  all'autorita'   di
vigilanza  dello  Stato  membro  dell'impresa  cessionaria  attestare
all'((IVASS)) che la  medesima  e'  autorizzata  all'esercizio  delle
attivita' trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, ((dei
fondi  propri  ammissibili  necessari  per   coprire   il   Requisito
Patrimoniale  di   Solvibilita'   di   cui   all'articolo   45-bis)).
L'((IVASS)) verifica, nel caso in cui il portafoglio  sia  trasferito
ad una  sede  secondaria  situata  in  un  altro  Stato  membro,  che
l'impresa cessionaria  rispetti  le  disposizioni  per  l'accesso  in
regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi  per   l'attivita'
esercitata  nel   territorio   della   Repubblica   a   seguito   del
trasferimento. 
  4. Se le autorita' di vigilanza di cui  ai  commi  2  e  3  non  si
pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della  richiesta  da
parte dell'((IVASS)), si  considera  che  esse  abbiano  dato  parere
favorevole. 
  5. Il portafoglio  puo'  essere  trasferito  anche  ad  imprese  di
assicurazione  che  hanno  la  sede  legale  in  uno  Stato  terzo  a
condizione che: 
    a)  l'impresa  cessionaria  sia  autorizzata  ad  esercitare  nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le  attivita'
ad essa trasferite; 
    b)  il  trasferimento  sia  limitato   ai   contratti   stipulati
dall'impresa cedente nel territorio della  Repubblica  in  regime  di
stabilimento; 
    c)  il  portafoglio   sia   attribuito   alla   sede   secondaria
dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; 
    ((d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento,
del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' richiesto.)) 
  Puo' essere trasferito ad imprese di  assicurazione  che  hanno  la
sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia
costituito da contratti stipulati, in regime  di  stabilimento  o  di
liberta' di prestazione di servizi,  nello  Stato  terzo  in  cui  e'
situata la sede legale dell'impresa cessionaria. 
  Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio  ad  una
sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in  uno
Stato terzo. 
  6. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa di assicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica o  ad  un'impresa  di
assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede
secondaria situata nel territorio  della  Repubblica,  esso  comporta
altresi' l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla  data
del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo
2112 del codice civile.