Art. 199. 
Trasferimento del portafoglio di imprese di  assicurazione  di  altri
                            Stati membri 
 
  1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel
territorio della Repubblica comunica senza indugio  all'((IVASS))  di
aver richiesto alla propria autorita' di  vigilanza  l'autorizzazione
al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia  in
regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi. 
  2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa  di  assicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica, l'((IVASS))  da'  il
suo  assenso  all'autorita'   di   vigilanza   dello   Stato   membro
dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa  cessionaria
e'  autorizzata  all'esercizio  delle  attivita'  trasferite  e   che
dispone,  tenuto  conto  del  trasferimento,   ((dei   fondi   propri
ammissibili  necessari  per  coprire  il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis.)) La medesima  procedura  si
applica se il portafoglio trasferito da un'impresa  di  assicurazione
di altro Stato membro all'impresa  con  sede  legale  nel  territorio
della Repubblica comprende  obbligazioni  assunte  al  di  fuori  del
territorio italiano. 
  3. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria in Italia
di un'impresa di assicurazione che ha  sede  legale  in  altro  Stato
membro, l'((IVASS)) da' il suo  assenso  all'autorita'  di  vigilanza
dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: 
    a)  l'impresa  cessionaria  soddisfa   le   condizioni   per   lo
svolgimento dell'attivita' in regime di stabilimento  nel  territorio
della Repubblica; 
    b)  l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine
dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria  dispone,
tenuto  conto  del  trasferimento,  ((dei  fondi  propri  ammissibili
necessari per coprire il Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'  di
cui all'articolo 45-bis)). 
  4. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa  di  assicurazione
che ha sede legale in un  altro  Stato  membro  o  ad  una  sua  sede
secondaria stabilita in altro Stato membro, l'((IVASS))  da'  il  suo
assenso all'autorita' di vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine
dell'impresa cedente dopo aver verificato che: 
    a)  l'impresa  cessionaria  soddisfa   le   condizioni   per   lo
svolgimento dell'attivita'  in  libera  prestazione  di  servizi  nel
territorio della Repubblica; 
    b)  l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine
dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone,  tenuto
conto del trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari per
coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo
45-bis)). 
  5. Se il portafoglio e'  trasferito  ad  una  sede  secondaria  nel
territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale  in  uno
Stato  terzo,  l'((IVASS))  da'  il  suo  assenso  all'autorita'   di
vigilanza dello Stato membro di  origine  dell'impresa  cedente  dopo
aver verificato che: 
    a)  la  sede  secondaria  e'  autorizzata   all'esercizio   delle
attivita' trasferite; 
    b) l'autorita' dello Stato membro di origine dell'impresa cedente
ha accertato che l'impresa  cessionaria  dispone,  tenuto  conto  del
trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari  per  coprire
il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  di  cui   all'articolo
45-bis)). 
  Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio  ad  una
sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato
terzo. 
  6. L'((IVASS)) pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi  e
sui provvedimenti emessi dalle autorita'  di  vigilanza  degli  altri
Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.