Art. 20. 
 
Assicurazione  malattia  in  sostituzione  di  un  regime  legale  di
                         previdenza sociale 
 
  1. L'impresa, qualora intenda assumere  rischi  del  ramo  malattia
ubicati  in  altri  Stati  membri,  nei  quali   tali   assicurazioni
sostituiscono parzialmente o  integralmente  la  copertura  sanitaria
fornita  da  un  regime  legale  di   previdenza   sociale   e   sono
obbligatoriamente  gestite  secondo  una  tecnica  analoga  a  quella
dell'assicurazione  sulla  vita   secondo   quanto   previsto   dalle
disposizioni   dell'ordinamento    comunitario,    deve    richiedere
all'((IVASS)) le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati
statistici pertinenti  pubblicati  e  trasmessi  dalle  autorita'  di
vigilanza degli Stati interessati. L'((IVASS))  effettua  prontamente
la relativa comunicazione all'impresa richiedente.