Art. 200. 
Trasferimento del portafoglio di imprese di  assicurazione  di  Stati
                                terzi 
 
  1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della  sede
secondaria  nel  territorio  della  Repubblica   di   un'impresa   di
assicurazione di uno Stato terzo e' sottoposto, a cura della cedente,
all'autorizzazione preventiva dell'((IVASS)),  secondo  la  procedura
stabilita  con  regolamento,  con  provvedimento  da  pubblicare  nel
Bollettino. 
  2. Il trasferimento puo' essere effettuato a favore di: 
    a)  un'impresa  avente  la  sede  legale  nel  territorio   della
Repubblica  o  in  un  altro  Stato  membro,  a  condizione  che   il
portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria  situata
in uno Stato terzo; 
    b) un'impresa avente  la  sede  legale  in  uno  Stato  terzo,  a
condizione che il portafoglio  ceduto  sia  trasferito  ad  una  sede
secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio  della
Repubblica. 
  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera  a),  l'impresa  cessionaria
soddisfa le condizioni  rispettivamente  previste  all'articolo  198,
commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato  a  favore
di un'impresa con sede legale nel territorio della  Repubblica  o  in
quello di altri Stati membri. 
  4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'((IVASS)) verifica che
la  sede  secondaria   dell'impresa   cessionaria   sia   autorizzata
all'esercizio delle attivita' trasferite e disponga, tenuto conto del
trasferimento, ((dei fondi propri ammissibili necessari  per  coprire
il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  di  cui   all'articolo
45-bis)). Se il controllo di solvibilita',  relativo  alle  attivita'
esercitate  in  stabilimento  sul  territorio  della  Repubblica,  e'
demandato all'autorita' di vigilanza di un altro  Stato  membro  dove
l'impresa e' altresi' stabilita, la verifica  compete  alla  medesima
autorita', che ne rilascia attestazione all'((IVASS)). 
  5.  Ai  trasferimenti  di  portafoglio  disciplinati  dal  presente
articolo  si  applica  l'articolo  198,  comma  6,  sussistendone  le
condizioni ivi previste.