Art. 201. 
           Fusione e scissione di imprese di assicurazione 
 
  1.  L'((IVASS))  autorizza,  secondo  la  procedura  stabilita  con
regolamento, le fusioni e  le  scissioni,  alle  quali  prenda  parte
almeno un'impresa di assicurazione con  sede  legale  nel  territorio
della Repubblica, quando non contrastino con il criterio  di  sana  e
prudente gestione. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro
delle imprese  del  progetto  di  fusione  o  di  scissione  e  della
deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche  al  relativo
progetto se non consti l'autorizzazione dell'((IVASS)). 
  2. Se la  fusione  e'  attuata  per  incorporazione,  l'impresa  di
assicurazione incorporante che ha sede legale  nel  territorio  della
Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto  della  fusione,
((dei fondi propri ammissibili necessari  per  coprire  il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di  cui  all'articolo  45-bis.))  Se  la
fusione da' luogo alla costituzione di una  nuova  impresa  con  sede
legale nel  territorio  della  Repubblica,  l'impresa  deve  disporre
dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   assicurativa   e
dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le  attivita'  a
copertura delle  riserve  tecniche  e  del  margine  di  solvibilita'
richiesto. 
  3. La fusione e' autorizzata dall'((IVASS))  con  provvedimento  da
pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o  rifiutano
l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e  sono
comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino
imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri,
l'autorizzazione non puo' essere data  se  non  dopo  che  sia  stato
acquisito il parere favorevole delle autorita' di vigilanza  di  tali
Stati. 
  4. Se la fusione da'  luogo  all'incorporazione  di  un'impresa  di
assicurazione con sede legale  nel  territorio  della  Repubblica  in
un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla  costituzione
di una nuova impresa con  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro,
l'((IVASS)) esprime parere favorevole dopo avere verificato che: 
    a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa  di  assicurazione,
soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attivita'  in  regime
di stabilimento o di libera prestazione di servizi; 
    b) l'impresa incorporante o la  nuova  impresa  di  assicurazione
dispongono ((dei fondi propri ammissibili necessari  per  coprire  il
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di  cui  all'articolo  45-bis,
tenuto conto della fusione.)) 
  Il provvedimento dell'((IVASS)) e' pubblicato nel Bollettino. 
  5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o  ad
una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6,  sussistendone  le
condizioni ivi previste. 
  6. Per quanto applicabili, le disposizioni  dei  commi  2,  3  e  4
valgono anche per le operazioni di scissione.