Art. 203. 
  Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attivita' assicurativa 
 
  1. L'((IVASS)) consulta in via preliminare le autorita'  competenti
degli altri Stati membri in merito  al  rilascio  dell'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  richiesta  da  qualsiasi  impresa   di
assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti
condizioni: 
    a)  sia  controllata  da  un'impresa  di   assicurazione   o   di
riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; 
    b) sia controllata da un'impresa che controlla  un'altra  impresa
di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un  altro  Stato
membro; 
    c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica,  che
controlla  un'impresa   di   assicurazione   o   di   riassicurazione
autorizzata in un altro Stato membro. 
  2. L'((IVASS)), altresi', consulta in via preliminare le  autorita'
competenti degli altri Stati membri  preposte  alla  vigilanza  degli
enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al  rilascio
dell'autorizzazione   ad   un'impresa   di   assicurazione    o    di
riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni: 
    a) sia controllata da una banca o da un'impresa  di  investimento
autorizzata nell'Unione europea; 
    b) sia controllata  da  un'impresa  che  controlla  una  banca  o
un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; 
    c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica,  che
controlla  una  banca  o  un'impresa  di   investimento   autorizzata
nell'Unione europea. 
  3.  L'((IVASS))  scambia  reciprocamente  e  fornisce  alle   altre
((autorita'  competenti))  ai  sensi  delle  rilevanti   disposizioni
dell'ordinamento    ((dell'Unione    europea))    sulla     vigilanza
supplementare  delle  imprese   appartenenti   ad   un   conglomerato
finanziario  le  informazioni  utili  a  valutare  l'idoneita'  degli
azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali  sono
attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti
alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai  fini
delle  verifiche  delle  condizioni  di  accesso   e   di   esercizio
dell'attivita'.