Art. 204. 
(Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in  imprese
               di assicurazione o di riassicurazione) 
 
  ((1.  L'IVASS,  nei  casi  in   cui   e'   previsto   il   rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo   68,   opera   in   piena
consultazione con le Autorita' competenti degli  altri  Stati  membri
allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata
da un acquirente che sia: 
    a)  una  banca,  un'impresa  di  assicurazione,   un'impresa   di
riassicurazione,  un'impresa  di  investimento  o  una  societa'   di
gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo  1,  lettera  b),  della
direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro; 
    b)  un'impresa  madre,  come  definita   secondo   le   rilevanti
disposizioni dell'ordinamento  dell'Unione  europea  sulla  vigilanza
supplementare  delle  imprese   appartenenti   ad   un   conglomerato
finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); 
    c) una persona, fisica  o  giuridica,  che  controlla  una  delle
imprese di cui alla lettera a).)) 
  1-bis.   L'((IVASS))   scambia   con   le   Autorita'    competenti
tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per  la
valutazione.  A  tale  riguardo,  comunica  su  richiesta  tutte   le
informazioni  pertinenti  e,  di   propria   iniziativa,   tutte   le
informazioni essenziali. 
  ((1-ter)). L'((IVASS)) nel provvedimento di  autorizzazione  indica
eventuali pareri  o  riserve  espressi  dall'Autorita'  competente  a
vigilare sul potenziale acquirente.