Art. 204. (Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione) ((1. L'IVASS, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).)) 1-bis. L'((IVASS)) scambia con le Autorita' competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. ((1-ter)). L'((IVASS)) nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.