Art. 205. 
Poteri di indagine in collaborazione con le autorita' di altri  Stati
                               membri 
 
  1. L'((IVASS)) puo' svolgere  direttamente,  o  attraverso  persone
appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi  secondarie
delle imprese di  assicurazioni  o  di  riassicurazione  operanti  in
regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare
ogni  elemento  utile  ai   fini   dell'esercizio   della   vigilanza
sull'impresa. Prima di procedere  all'ispezione  l'((IVASS))  informa
l'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la
quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi. 
  ((1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita'  di  vigilanza
dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad
ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al  primo  comma  e
all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, puo'
rinviare  la  questione  all'AEAP  ai  sensi  dell'articolo  19   del
regolamento UE n. 1094/2010.)) 
  2.  L'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro  d'origine  di
un'impresa di ((assicurazione)) o di riassicurazione  che  opera  nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento  puo'  svolgere
direttamente,  o   attraverso   persone   appositamente   incaricate,
ispezioni nei locali della  sede  secondaria  da  questa  costituita,
dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della
vigilanza  sull'impresa  stessa.  Prima  di  procedere  all'ispezione
l'autorita' di  vigilanza  informa  l'((IVASS)),  il  quale,  ove  lo
richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa. 
  ((2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare
il diritto di partecipazione di cui al  comma  2,  puo'  rinviare  la
questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del  regolamento  UE  n.
1094/2010.))