Art. 205-bis (( (Vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica) )) ((1. L'IVASS puo' effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attivita' esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate. 2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un'autorita' competente, l'informativa e' fornita all'autorita' di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro. 3. L'IVASS puo' delegare l'ispezione di cui al comma 1 all'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. 4. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita' competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali del fornitore ai sensi del comma 1 o dell'articolo 30-septies, comma 5, lettera c), e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il cui fornitore di attivita' esternalizzate abbia sede nel territorio della Repubblica, puo' svolgere, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle funzioni e le attivita' esternalizzate. Prima di procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'IVASS. L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi. 6. L'autorita' di vigilanza puo' delegare l'ispezione di cui al comma 5 all'IVASS.))