Art. 206-bis 
            (( (Collegio delle autorita' di vigilanza) )) 
 
  ((1. Per agevolare l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  sul
gruppo,  le  autorita'  di  vigilanza  sulle   imprese   del   gruppo
costituiscono il Collegio delle autorita'  di  vigilanza,  presieduto
dall'autorita' di vigilanza sul gruppo. 
  2. Il Collegio delle  autorita'  di  vigilanza  garantisce  che  le
procedure  di  cooperazione,  di  scambio  delle  informazioni  e  di
consultazione fra  le  autorita'  di  vigilanza  del  Collegio  siano
effettivamente applicate in conformita' al presente titolo al fine di
promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attivita'. 
  3. Se l'autorita' di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti  e
non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui  al
presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione  o  se  i
membri del Collegio delle autorita' di vigilanza non cooperano  nella
misura richiesta dai commi 1 e 2,  ciascuna  autorita'  di  vigilanza
interessata  del  gruppo  puo'   rinviare   la   questione   all'AEAP
conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 
  4.  Fanno  parte  del  Collegio  delle   autorita'   di   vigilanza
l'autorita' di vigilanza sul gruppo, le autorita' di vigilanza  degli
Stati membri in cui hanno  sede  le  imprese  controllate  e  l'AEAP,
conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n.  1094/2010.  Al
solo fine di agevolare lo scambio  di  informazioni,  partecipano  al
Collegio delle autorita' di vigilanza le autorita' di vigilanza sulle
imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo. 
  5. Alcune attivita' possono essere svolte da un numero  ridotto  di
autorita' di vigilanza qualora  cio'  sia  necessario  per  garantire
l'efficienza dell'operato del Collegio.))