Art. 206-ter (( (Accordi di coordinamento) )) (( 1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorita' di vigilanza e' disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorita' di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorita' di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorita' del Collegio puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 2. L'autorita' di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorita' di vigilanza sulle societa' del gruppo interessate. 3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano: a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorita' di vigilanza sul gruppo; b) le procedure di consultazione tra le autorita' di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea. 4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorita' di vigilanza sul gruppo e alle altre autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purche' tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attivita' delle autorita' di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilita' individuali. 5. Gli accordi di coordinamento possono altresi' prevedere procedure per: a) la consultazione tra le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni relative al calcolo della solvibilita' di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV; b) la cooperazione con le altre autorita' di vigilanza.))