Art. 206-ter 
                  (( (Accordi di coordinamento) )) 
 
  (( 1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorita'
di vigilanza e' disciplinato da  accordi  di  coordinamento  conclusi
dall'autorita' di vigilanza sul gruppo e  dalle  altre  autorita'  di
vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti  sugli  accordi
di coordinamento, ciascuna autorita' del Collegio  puo'  rinviare  la
questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
n. 1094/2010. 
  2. L'autorita' di vigilanza sul  gruppo  adegua  la  sua  decisione
definitiva a quella dell'AEAP e trasmette  la  decisione  alle  altre
autorita' di vigilanza sulle societa' del gruppo interessate. 
  3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano: 
    a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare
riferimento al modello  interno  di  gruppo,  alla  maggiorazione  di
capitale a livello di gruppo e all'individuazione  dell'autorita'  di
vigilanza sul gruppo; 
    b) le procedure di consultazione tra le  autorita'  di  vigilanza
interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea. 
  4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorita'  di
vigilanza sul gruppo  e  alle  altre  autorita'  di  vigilanza  sulle
imprese del gruppo, gli accordi di  coordinamento  possono  assegnare
ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purche'  tale  assegnazione
migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le
attivita' delle autorita' di vigilanza  che  compongono  il  Collegio
rispetto alle loro responsabilita' individuali. 
  5.  Gli  accordi  di  coordinamento  possono   altresi'   prevedere
procedure per: 
    a) la consultazione tra le autorita' di vigilanza  sulle  imprese
del gruppo  prevista  dalle  disposizioni  dell'Unione  europea,  con
particolare riferimento  alle  disposizioni  relative  all'ambito  di
applicazione della  vigilanza  di  gruppo  e  alle  disposizioni  sul
governo societario,  alle  disposizioni  relative  al  calcolo  della
solvibilita' di gruppo, alle  disposizioni  relative  alla  vigilanza
sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui
al Titolo XV; 
    b) la cooperazione con le altre autorita' di vigilanza.))