Art. 207-ter 
          (( (Consultazione tra autorita' di vigilanza) )) 
 
  ((1. Fatti salvi gli articoli  206-bis  e  206-ter,  207-septies  e
212-bis, le autorita' di vigilanza interessate, quando una  decisione
e' rilevante per l'espletamento dei compiti  di  vigilanza  di  altre
autorita'  di  vigilanza,  prima  di  adottare  tale   decisione   si
consultano nell'ambito del collegio delle autorita' di vigilanza  sui
seguenti aspetti: 
    a)  le  modifiche   dell'assetto   azionario,   della   struttura
organizzativa o decisionale  delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione di un gruppo che  richiedono  l'autorizzazione  delle
autorita' di vigilanza; 
    b) la  decisione  sull'estensione  del  periodo  ammesso  per  il
risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater; 
    c) le principali sanzioni e  misure  eccezionali  adottate  dalle
autorita' di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una
maggiorazione del requisito patrimoniale  di  solvibilita'  ai  sensi
dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un
modello  interno  per  il  calcolo  del  Requisito  Patrimoniale   di
Solvibilita'   conformemente    agli    articoli    da    46-bis    a
46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorita'
di vigilanza sul gruppo e' sempre consultata. 
  2. In ogni caso le autorita' di vigilanza interessate si consultano
prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da  altre
autorita' di vigilanza. 
  3.  Fatti  salvi  gli  articoli  206-bis,  206-ter,  207-septies  e
212-bis, un'autorita' di vigilanza  sulle  imprese  del  gruppo  puo'
decidere di non consultare le altre autorita' di vigilanza in caso di
urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia
della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre  autorita'
di vigilanza interessate.))