Art. 207-quater 
((  (Collaborazione  con  le  autorita'  responsabili  per  gli  enti
             creditizi e le imprese di investimento) )) 
 
  ((1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione  e  un
ente  creditizio  o  un'impresa  di  investimento,  o  entrambi  sono
direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa  partecipante
comune, le autorita' di vigilanza sulle  societa'  del  gruppo  e  le
autorita'  responsabili  della  vigilanza  di  tali  altre   societa'
collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive  competenze,
tali autorita' si scambiano ogni informazione volta a semplificare le
proprie funzioni.))