Art. 207-sexies 
              (( (Autorita' di vigilanza sul gruppo) )) 
 
  ((1. L'IVASS, nel caso in cui sia  competente  all'esercizio  della
vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o  di  riassicurazione
del gruppo, e' designata autorita' di vigilanza sul  gruppo.  In  tal
caso l'IVASS e' responsabile del coordinamento e dell'esercizio della
vigilanza sul gruppo. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le
funzioni di autorita' di vigilanza  sul  gruppo  secondo  i  seguenti
criteri: 
    a) se al vertice del gruppo vi e' un'impresa di  assicurazione  o
di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa; 
    b) se al vertice del gruppo non vi e' un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione, l'IVASS e' considerata autorita'  di  vigilanza
sul gruppo sulla base dei seguenti criteri: 
      1)  nel  caso  in  cui  l'IVASS  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione la cui societa'  controllante  sia
una  societa'  di  partecipazione  assicurativa  o  una  societa'  di
partecipazione finanziaria mista; 
      2)  nel  caso  in  cui  l'IVASS  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione  con  sede  nel  territorio  della
Repubblica,   qualora   piu'   imprese   di   assicurazione   o    di
riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati  membri  abbiano
come societa'  controllante  la  stessa  societa'  di  partecipazione
assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria  mista  e  tale
societa'  di  partecipazione   assicurativa   o   di   partecipazione
finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica; 
      3)  nel  caso  in  cui  l'IVASS  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione  con  il  totale  dello   stato
patrimoniale piu' elevato, qualora al vertice  del  gruppo  vi  siano
piu'  societa'  di  partecipazione   assicurativa   o   societa'   di
partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in
ciascuno  dei  quali  si  trova  un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione; 
      4)  nel  caso  in  cui  l'IVASS  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione  con  il  totale  dello   stato
patrimoniale piu' elevato, qualora piu' imprese di assicurazione o di
riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati  membri  abbiano
come societa'  controllante  la  stessa  societa'  di  partecipazione
assicurativa o societa' di partecipazione finanziaria mista e nessuna
di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha
sede la societa' di partecipazione  assicurativa  o  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista; 
      5)  nel  caso  in  cui  l'IVASS  ha  autorizzato  l'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione  con  il  totale  dello   stato
patrimoniale piu' elevato, qualora il gruppo non abbia  una  societa'
controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di  cui  ai
numeri da 1) a 4). 
  3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il  ruolo
di autorita' di vigilanza sul gruppo  e'  assunto  dall'autorita'  di
vigilanza  risultata  competente  applicando   i   criteri   previsti
dall'articolo 247 della direttiva 2009/138/CE. 
  4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorita'  di  vigilanza
interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di  una  di  esse,
possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai  commi
2 e 3, qualora l'applicazione di  tali  criteri  non  sia  opportuna,
avuto riguardo alla struttura del gruppo ed  all'importanza  relativa
delle attivita' delle imprese di assicurazione e  di  riassicurazione
nei vari Stati membri, e designare un'altra  autorita'  di  vigilanza
come autorita' di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o  altra
autorita' di vigilanza interessata sulle  imprese  del  gruppo,  puo'
chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilita' che siano
applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al
massimo annualmente. 
  5. L'IVASS e le altre  autorita'  di  vigilanza  interessate  delle
imprese  sul  gruppo,  previa  consultazione  del  gruppo   medesimo,
adottano la decisione congiunta di cui al  comma  3  entro  tre  mesi
dalla richiesta  di  discussione.  L'IVASS  trasmette  al  gruppo  la
decisione congiunta, pienamente motivata. 
  6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle
autorita' di vigilanza  interessate  sulle  imprese  appartenenti  al
gruppo   puo'   rinviare   la   questione   all'AEAP,   conformemente
all'articolo 19 del regolamento  (UE)  n.  1094/2010.  In  tal  caso,
l'IVASS e le autorita' di vigilanza interessate posticipano  la  loro
decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata
dall'AEAP, entro un  mese  dal  rinvio,  a  norma  dell'articolo  19,
paragrafo 3, di  tale  regolamento,  e  adeguano  la  loro  decisione
congiunta  a  quella   dell'AEAP.   Tale   decisione   congiunta   e'
riconosciuta  come  determinante  e  applicata  dall'IVASS  e   dalle
autorita' di  vigilanza  interessate.  Il  periodo  di  tre  mesi  e'
considerato periodo  di  conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  19,
paragrafo 2, di tale regolamento. 
  7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non puo' essere  effettuato
dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento  di
una  decisione  congiunta.  L'autorita'  di  vigilanza   sul   gruppo
designata trasmette al  gruppo  e  al  collegio  delle  autorita'  di
vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata. 
  8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di
cui al  comma  2,  l'IVASS  esercita  le  funzioni  di  autorita'  di
vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorita' di vigilanza individuata
ai sensi del medesimo comma 2.))