Art. 207-septies 
(( (Funzioni dell'IVASS in qualita' di  Autorita'  di  Vigilanza  sul
                             gruppo) )) 
 
  ((1. L'IVASS, in qualita' di Autorita' di vigilanza sul gruppo: 
    a) trasmette  all'AEAP  le  informazioni  sul  funzionamento  dei
collegi  delle  autorita'  di  vigilanza  e  in  merito  a  qualsiasi
difficolta' incontrata che possa essere rilevante ai fini  dell'esame
che  l'AEAP  effettua,  almeno  ogni  tre  anni,  sul   funzionamento
operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza; 
    b) trasmette alle autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo
e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli
stretti legami e alla relazione sulla solvibilita' di gruppo  e  alla
condizione   finanziaria,   nonche'   quelle   acquisite   ai   sensi
dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto  concerne  la  forma
giuridica e la struttura di governo societario  e  organizzativa  del
gruppo; 
    c) coordina  la  raccolta  e  la  diffusione  delle  informazioni
rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza,  e  divulga
le  informazioni  importanti  per  l'esercizio  delle   funzioni   di
vigilanza da parte delle autorita' di  vigilanza  sulle  imprese  del
gruppo; 
    d) pianifica e coordina, in collaborazione con  le  autorita'  di
vigilanza sulle imprese del gruppo, le  attivita'  di  vigilanza  sul
gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite  riunioni  regolari
organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo
conto della natura, della portata e  della  complessita'  dei  rischi
inerenti all'attivita'  di  tutte  le  imprese  che  appartengono  al
gruppo; 
    e)  svolge  ulteriori  compiti,  adotta  le  misure  e  decisioni
assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme
europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura
di convalida del modello interno a livello di gruppo e  la  procedura
di  autorizzazione  ad  applicare  il  regime  di   vigilanza   sulla
solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi. 
  2. L'IVASS puo' invitare le  autorita'  di  vigilanza  dello  Stato
membro in cui ha sede una  impresa  controllante  a  richiedere  alla
societa' controllante ogni informazione  pertinente  per  l'esercizio
delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1. 
  3. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2,  3  e
4,  gia'  trasmesse  ad  un'altra  autorita'  di  vigilanza,  l'IVASS
contatta, se possibile, tale autorita' per  evitare  la  duplicazione
della trasmissione delle  informazioni  alle  diverse  autorita'  che
partecipano alla vigilanza.))