Art. 207-octies 
  (Cooperazione per l'autorizzazione del modello interno di gruppo) 
 
  1.  Nel  caso   in   cui   un'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione, in qualita' di ultima societa' controllante italiana
ai sensi dell'articolo 210, comma 2, e le sue imprese  partecipate  o
controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate  di
una societa' di partecipazione assicurativa, in  qualita'  di  ultima
societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210,  comma  2,
abbiano  presentato  la  domanda  per  ottenere  l'autorizzazione   a
calcolare  il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  di   gruppo
consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese
di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla  base
di un modello interno, l'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza
sul gruppo, e le autorita' di vigilanza  interessate  collaborano  al
fine di decidere se  concedere  o  meno  l'autorizzazione  richiesta,
prevedendo altresi' eventuali termini e condizioni a cui  subordinare
la stessa. 
  2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno,
di cui al comma 1, e' presentata  all'IVASS  che  informa  gli  altri
membri del collegio delle autorita' di vigilanza ((, inclusa  l'AEAP,
e trasmette loro tempestivamente  la  domanda  completa,  comprensiva
della documentazione presentata. L'IVASS puo'  chiedere  l'assistenza
tecnica all'AEAP per  la  decisione  sulla  domanda,  secondo  quanto
previsto all'articolo 8, paragrafo 1,  lettera  b),  del  regolamento
(UE) n. 1094/2010)). 
  3. L'IVASS  e  le  altre  autorita'  di  vigilanza  interessate  si
adoperano per pervenire ad  una  decisione  congiunta  sulla  domanda
entro sei mesi  dalla  ricezione  della  domanda  completa  da  parte
dell'IVASS. 
  4. Se nel termine di sei mesi di cui  al  comma  3,  una  qualunque
delle  autorita'  di  vigilanza  interessate  rinvia   la   questione
all'AEAP, conformemente  all'articolo  19  del  regolamento  (UE)  n.
1094/2010, l'IVASS  differisce  la  sua  decisione  in  attesa  della
decisione    eventualmente    adottata    dall'AEAP,    conformemente
all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria
decisione a quella dell'AEAP. 
  5. La decisione di cui al comma  4,  adottata  dall'AEAP  entro  un
mese,  e'  riconosciuta  come  determinante  ed  e'  applicata  dalle
autorita' di vigilanza interessate.  La  questione  non  puo'  essere
rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che
e' stata adottata una decisione congiunta. ((L'IVASS  decide  in  via
definitiva  se  l'AEAP  non   adotta   la   decisione   conformemente
all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento  (UE)  n.  1094/2010)).
Tale decisione e' riconosciuta come determinante  e  applicata  dalle
autorita' di  vigilanza  interessate.  Il  periodo  di  sei  mesi  e'
considerato la fase  di  conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  19,
paragrafo 2, del predetto regolamento. 
  6. Se le autorita' di vigilanza  interessate  sono  pervenute  alla
decisione  congiunta  di  cui  al  comma  3,  l'IVASS  trasmette   al
richiedente un documento contenente le motivazioni complete. 
  7. In mancanza  di  una  decisione  congiunta  delle  autorita'  di
vigilanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3,
l'IVASS decide autonomamente  in  merito  alla  domanda,  tenendo  in
debita considerazione eventuali pareri e riserve delle  autorita'  di
vigilanza interessate espressi  nel  termine  di  sei  mesi.  L'IVASS
trasmette un documento contenente la decisione pienamente motivata al
richiedente e alle altre autorita' di vigilanza  interessate  che  la
riconoscono come determinante e la applicano. 
  8. Nell'ipotesi in cui una delle autorita' di vigilanza interessate
ritenga che il profilo di rischio di un'impresa  di  assicurazione  o
riassicurazione   soggetta   alla   sua   vigilanza    si    discosti
significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato
a  livello  di  gruppo  e  fino  a  quando  l'impresa  non   affronti
adeguatamente le riserve dell'autorita'  di  vigilanza,  quest'ultima
puo', nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: 
    a) imporre una maggiorazione di capitale  rispetto  al  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di tale impresa di  assicurazione  o  di
riassicurazione risultante  dall'applicazione  del  predetto  modello
interno; 
    b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale
di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all'impresa  di
calcolare il suo Requisito Patrimoniale di  solvibilita'  sulla  base
della formula standard in  conformita'  alle  previsioni  di  cui  al
Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II. 
  9.  Secondo  quanto  previsto  dall'articolo  47-sexies,  comma  1,
lettere  a)  e  c),  l'autorita'  di  vigilanza  puo'   imporre   una
maggiorazione del capitale  rispetto  al  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di  tale  impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione
risultante dall'applicazione della formula standard.  L'autorita'  di
vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate  ai
sensi  del  presente  comma  e  del  comma  10,  sia  all'impresa  di
assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri  del  collegio
delle autorita' di vigilanza. 
  10. L'IVASS, quando non e' Autorita' di  vigilanza  sul  gruppo  ai
sensi del comma 1, collabora con l'Autorita' di vigilanza sul  gruppo
con   sede   in   altro   Stato   membro   al   fine   di   procedere
all'autorizzazione del  modello  interno  di  gruppo.  In  ogni  caso
l'IVASS puo' avvalersi del potere di  imporre  una  maggiorazione  di
capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.